{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-337_2012-05-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110980&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a062840b26c5a863a74bf5cb3c721cb8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.337"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.05.2012 60.2011.337"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo dell'accusatore privato contro la decisione del presidente del Tribunale penale cantonale in materia di confisca. competenza. diritto di essere sentito. procedura"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:23", "Checksum": "c2a19feac29637ce5dd72c0a418231a8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.05.2012 60.2011.337\nRegesto:\nReclamo dell'accusatore privato contro la decisione del presidente del Tribunale penale cantonale in materia di confisca. competenza. diritto di essere sentito. procedura\n\n\nSi è limitato a riassumere le osservazioni presentate dalle parti nel 2010 nel contesto della procedura davanti all’allora competente presidente del Tribunale penale cantonale (art. 350 cpv. 2 CPP TI) e le osservazioni inoltrate nel 2011 davanti al procuratore pubblico nell’ambito della procedura ex art. 376 ss. CPP.\nLe predette osservazioni sono nondimeno state redatte prima del decreto di confisca 7.6.2011 del magistrato inquirente e prima dell’introduzione dell’opposizione 20/21.6.2011 di PI 2 e della di lui moglie. Né il procuratore pubblico né la RE 1 hanno mai preso posizione sulle puntuali censure sollevate.\nLa decisione 10.10.2011 è dunque stata emanata in palese ed indiscutibile violazione del loro diritto di essere sentiti.\n4.4.\nIl giudice, nella decisione (p. 7 s.), ha riportato che “nel caso in esame i procedimenti aperti a carico di PI 2 e della di lui moglie si sono conclusi mediante decisione di non luogo a procedere cresciuta in giudicato sotto l’egida del precedente diritto procedurale ticinese (CPPT), disponendo il mantenimento dei beni sequestrati. Entrambi i procedimenti sono rimasti aperti contro ignoti, tutt’ora non identificati dalle autorità inquirenti, nei confronti dei quali il procuratore pubblico ha annunciato che verosimilmente non potrà essere emanata una decisione di merito entro il termine di prescrizione dell’azione penale. In quest’ottica il procuratore pubblico ha emesso il decreto di confisca del 7 giugno 2011 postulando la confisca e la distruzione degli oggetti sequestrati a PI 2 e PI 3, i quali hanno prontamente presentato opposizione chiedendo la restituzione dei pezzi originali degli orologi così come dei pezzi contraffatti contenuti negli stessi previa distruzione / fusione nella misura in cui si tratti di oro”.\nNon ha aggiunto alcuna considerazione a queste parole, in particolare sul fatto che il procuratore pubblico aveva sostenuto che, verosimilmente, nel termine di prescrizione dell’azione penale, non avrebbe potuto essere prolata una decisione di merito.\nIl giudice, altrimenti detto, si è limitato a prendere atto di questa circostanza, senza chiedersi se la procedura indipendente di confisca adottata dal magistrato inquirente fosse quella corretta.\nOra, come esposto, giusta l’art. 376 CPP si svolge una procedura indipendente di confisca quando occorre decidere sulla confisca di oggetti o di valori patrimoniali al di fuori di un procedimento penale. La procedura è applicabile solo a titolo sussidiario.\nEssa, come esposto al consid. 3.1., non è applicabile nel caso in cui un procedimento penale si concluda con un decreto di non luogo a procedere o con un decreto di abbandono. A’ sensi dell’art. 320 cpv. 2 seconda frase CPP, infatti, con il decreto di abbandono (e, in considerazione del rinvio secondo l’art. 310 cpv. 2 CPP, di non luogo a procedere) il procuratore pubblico può (anzi, deve) disporre la confisca di oggetti e valori patrimoniali.\nNel caso di specie sono ancora pendenti due procedimenti penali contro ignoti, nel cui contesto si è posta la questione della confisca degli orologi __________ o di parti di essi posti sotto sequestro.\nNon si comprende di conseguenza perché il magistrato inquirente abbia fatto capo alla procedura secondo gli art. 376 ss. CPP, sussidiaria a quella ordinaria nell’ambito di un procedimento.\nOccorreva porsi la questione a sapere se il procuratore pubblico avesse dovuto procedere ad approfondite ed esaurienti indagini (che non pare avere avviato) per determinare gli ignoti autori e se – qualora, al termine delle medesime, avesse constatato l’impossibilità a conoscere il loro nome – avesse dovuto emanare un decreto di abbandono [posto come, avendo disposto sequestri, pur vigente il CPP TI, si debba ritenere aperta l’istruzione giusta l’art. 309 CPP; Commentario CPP – J. NOSEDA, art. 309 CPP n. 3: “Il pubblico ministero potrà (…) ordinare unicamente una misura coercitiva che comporterà automaticamente apertura del procedimento e dell’istruzione (…)”] contro ignoti e, in quel contesto, in applicazione dell’art. 320 cpv. 2 seconda frase CPP, disporre – se del caso – la confisca.\nAppare quindi affrettato sostenere l’applicabilità della predetta procedura perché “verosimilmente”, nel termine di prescrizione dell’azione penale, non si arriverà ad individuare gli autori.\nIl giudice che ha emanato la decisione 10.10.2011 non ha nondimeno risposto a dette questioni, che non sono trascurabili.\n"}