{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-337_2012-05-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110980&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a062840b26c5a863a74bf5cb3c721cb8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.337"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.05.2012 60.2011.337"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo dell'accusatore privato contro la decisione del presidente del Tribunale penale cantonale in materia di confisca. competenza. diritto di essere sentito. procedura"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:23", "Checksum": "c2a19feac29637ce5dd72c0a418231a8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.05.2012 60.2011.337\nRegesto:\nReclamo dell'accusatore privato contro la decisione del presidente del Tribunale penale cantonale in materia di confisca. competenza. diritto di essere sentito. procedura\n\n4.3.\nLa procedura seguita, a prescindere dalla (non) competenza, di cui si è detto, appare peraltro discutibile, ossia non irreprensibile.\n4.3.1.\nA’ sensi dell’art. 377 cpv. 4 CPP la procedura di opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto di accusa (art. 354 ss. CPP).\nSecondo l’art. 356 cpv. 1 CPP, se decide di confermare il decreto, il procuratore pubblico trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale.\nDetta norma prevede dunque che venga indetto il pubblico dibattimento (art. 69 cpv. 1 CPP) [ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, art. 377 CPP n. 7; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 377 CPP n. 13; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 377 CPP n. 9 (quest’ultimo con riserva)].\nL’art. 356 CPP prevede nondimeno al suo cpv. 6 che, se l’opposizione contesta soltanto le spese e le indennità o altre conseguenze accessorie, il giudice pronuncia in procedura scritta, eccetto che l’opponente chieda espressamente un’udienza.\nOra, per “altre conseguenze accessorie” si intendono, per esempio, le confische di oggetti e valori patrimoniali sequestrati (BSK StPO – F. RIKLIN, art. 356 CPP n. 3), che – quindi – possono essere decise senza necessità di procedere ad un dibattimento.\nArgomento del decreto prolato al termine di una procedura indipendente di confisca giusta gli art. 376 ss. CPP è invero soltanto la confisca. Non si può così ritenere conseguenza accessoria.\nLa procedura come indicata all’art. 356 cpv. 6 CPP appare tuttavia più adeguata alla particolarità della procedura indipendente di confisca rispetto ad un pubblico dibattimento obbligatorio: nei casi semplici in fatto e/o in diritto appare infatti dispendioso, e di conseguenza non proporzionato alle circostanze, forzare le parti, senza eccezione alcuna, a partecipare ad imposto dibattimento.\nSi può perciò ritenere che il tribunale di primo grado, di regola, si pronuncia in procedura scritta giusta l’art. 390 CPP (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 356 CPP n. 9; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 14), il cui cpv. 2 prevede che, se il ricorso non è manifestamente inammissibile o infondato, chi dirige il procedimento invita le altre parti e la giurisdizione inferiore (nel caso della procedura indipendente di confisca, il procuratore pubblico) a presentare le loro osservazioni. E questo in ossequio al loro diritto di essere sentiti (art. 3 cpv. 2 lit. c CPP).\nIl giudice non si esprime tuttavia in procedura scritta se l’opponente o, anche solo, le persone i cui diritti sono interessati dal decreto di confisca postulano che venga svolto il dibattimento (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 356 CPP n. 9; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 356 CPP n. 14), diritto che deve essere esplicitamente indicato dal giudice alle parti.\n4.3.2.\nIl giudice, nel caso concreto, ricevuti gli atti dal procuratore pubblico per il tramite della Pretura penale, si è pronunciato con giudizio 10.10.2011 senza invitare le parti (procuratore pubblico e RE 1) ad esprimersi sui contenuti dell’opposizione di PI 2 e della di lui moglie rispettivamente senza concedere ai citati la facoltà di domandare l’indizione del dibattimento.\nNé dagli atti pervenuti a questa Corte né dalla decisione medesima risulta infatti che le parti siano state interpellate in merito, in chiara e manifesta violazione del loro diritto di essere sentite.\nQuesto diritto, previsto agli art. 29 cpv. 2 Cost. e 3 cpv. 2 lit. c CPP, – garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame, riservato il caso in cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere d’esame e davanti ad essa la parte sia reintegrata nell’esercizio dei diritti che le erano stati negati (cfr., nondimeno, con riferimento alla giurisdizione di reclamo, decisione TF 1B_604/2011 del 7.2.2012 consid. 2.3.) – comprende infatti, oltre al diritto di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio e di esigerne l’assunzione, di farsi rappresentare o assistere, di consultare gli atti di causa e di ottenere una decisione motivata, il diritto di esprimersi prima di una decisione.\nIl diritto ad un processo equo in applicazione degli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 CEDU include il diritto delle parti al procedimento di conoscere tutte le prese di posizione inviate al tribunale e di determinarsi in merito, sia che contengano sia che non contengano elementi nuovi di fatto o di diritto, sia che siano atte ad influenzare sia che non siano atte ad influenzare concretamente il giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione oppure uno scritto versati agli atti contengano gli elementi determinanti che impongono osservazioni. Le parti devono potersi esprimere nell’ambito della procedura, ciò che implica che sia concretamente data loro la possibilità di pronunciarsi (decisione TF 1B_561/2011 del 30.1.2012 consid. 2.1.).\nIn queste circostanze, non si capisce perché il giudice abbia rinunciato ad interpellare le parti al procedimento. Nel suo giudizio non fa alcun accenno alle ragioni per cui non ha, perlomeno, domandato al magistrato inquirente ed alla RE 1 osservazioni all’opposizione di PI 2 e di PI 3. La loro presa di posizione si imponeva, a maggior ragione, in considerazione del fatto che il giudice intendeva parzialmente riformare il decreto di confisca 7.6.2011 del procuratore pubblico."}