{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-337_2012-05-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110980&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a062840b26c5a863a74bf5cb3c721cb8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.337"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.05.2012 60.2011.337"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo dell'accusatore privato contro la decisione del presidente del Tribunale penale cantonale in materia di confisca. competenza. diritto di essere sentito. procedura"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:23", "Checksum": "c2a19feac29637ce5dd72c0a418231a8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.05.2012 60.2011.337\nRegesto:\nReclamo dell'accusatore privato contro la decisione del presidente del Tribunale penale cantonale in materia di confisca. competenza. diritto di essere sentito. procedura\n\n4.2.\nSi pone anzitutto la questione a sapere se la decisione 10.10.2011 è stata pronunciata dalla competente autorità.\n4.2.1.\nGiusta l’art. 377 cpv. 4 CPP la procedura di opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto di accusa. Sono quindi applicabili gli art. 354 ss. CPP (BSK StPO – F. BAUMANN, art. 377 CPP n. 6).\nSe decide di confermare il decreto, il procuratore pubblico trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale (art. 356 cpv. 1 CPP).\nL’art. 50 cpv. 4 lit. b vLOG, in vigore fino al 6.2.2012, prevedeva che fosse la Corte delle assise correzionali a giudicare sulle opposizioni al decreto di confisca emanato dal procuratore pubblico al termine della procedura indipendente (art. 376 ss. CPP).\nL’art. 50 cpv. 5 lit. b LOG, oggi in vigore, è di medesimo tenore.\nLa Corte delle assise correzionali era composta, secondo le norme della vLOG in vigore fino al 6.2.2012, di un giudice del Tribunale penale cantonale e di due assessori-giurati (art. 50 cpv. 3 vLOG), ai quali si poteva rinunciare (art. 56 cpv. 2 vLOG).\nSecondo l’art. 50 cpv. 4 LOG, oggi in vigore, la Corte delle assise correzionali è composta di un giudice del Tribunale penale cantonale. Non è più prevista la presenza di assessori-giurati.\n4.2.2.\nLa decisione impugnata è stata prolata in data 10.10.2011.\nEssa, in applicazione del diritto allora vigente, avrebbe dunque dovuto essere emanata dalla Corte delle assise correzionali, composta di un giudice del Tribunale penale cantonale e di due assessori-giurati, riservata la rinuncia delle parti a questi ultimi.\nLa decisione è, al contrario, stata pronunciata dal giudice Claudio Zali quale presidente del Tribunale penale cantonale.\nQuesta circostanza si evince sia dall’intestazione del giudizio (p. 1) [il Presidente del Tribunale penale cantonale giudice Claudio Zali] sia dalla firma posta sul decreto stesso (p. 12) [Tribunale penale cantonale, il presidente, giudice Claudio Zali]. Il fatto che, nella motivazione, sia stata menzionata la “Corte” (p. 10, consid. 10) non può evidentemente mutare la predetta conclusione.\nNon si può peraltro fingere che le parti abbiano rinunciato alla presenza degli assessori-giurati e che quindi il decreto sia stato emanato da una Corte delle assise correzionali composta da un giudice del Tribunale penale cantonale: dagli atti non emerge infatti che le parti siano state interpellate circa una loro rinuncia.\nSi deve pertanto necessariamente ritenere che la decisione 10.10.2011 qui in discussione sia stata prolata da un’autorità non competente, con conseguente sua nullità, da constatare d’ufficio (decisione TF 6B_441/2011 del 20.9.2011 consid. 1.2.).\nIl giudice Claudio Zali non ha del resto spiegato perché fosse competente il presidente del Tribunale penale cantonale e non la Corte delle assise correzionali. Si è limitato ad indicare che “l’opposizione e la relativa procedura di opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto d’accusa per cui il giudizio compete al tribunale di primo grado (art. 356 cvp. 4 (recte: 1) CPP)” (decisione 10.10.2011, p. 7), senza ulteriori considerazioni.\nLa competenza del presidente del Tribunale penale cantonale ad ordinare la confisca al di fuori di un procedimento che si concludeva con un giudizio di merito, prevista all’art. 350 cpv. 2 CPP TI, è decaduta con l’entrata in vigore, in data 1.1.2011, del CPP.\n"}