{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-337_2012-05-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110980&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a062840b26c5a863a74bf5cb3c721cb8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.337"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.05.2012 60.2011.337"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo dell'accusatore privato contro la decisione del presidente del Tribunale penale cantonale in materia di confisca. competenza. diritto di essere sentito. procedura"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:23", "Checksum": "c2a19feac29637ce5dd72c0a418231a8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.05.2012 60.2011.337\nRegesto:\nReclamo dell'accusatore privato contro la decisione del presidente del Tribunale penale cantonale in materia di confisca. competenza. diritto di essere sentito. procedura\n\n3.3.\nLa procedura è regolamentata e precisata all’art. 377 CPP.\nGli oggetti e i valori patrimoniali che dovranno presumibilmente essere confiscati (a’ sensi degli art. 69 ss. CP) [BSK StPO – F. BAUMANN, art. 376 CPP n. 2/7; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 376 CPP n. 1; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 376 CPP n. 2] nell’ambito di una procedura indipendente sono sequestrati (art. 377 cpv. 1 CPP), come prevede l’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP. La procedura indipendente di confisca non presuppone tuttavia necessariamente un precedente sequestro (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 377 CPP n. 1; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 377 CPP n. 2).\nLa procedura è aperta con un decreto secondo l’art. 309 cpv. 3 CPP (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 377 CPP n. 2; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 377 CPP n. 3).\nNel contesto della procedura il magistrato inquirente offre agli interessati l’opportunità di pronunciarsi (art. 377 cpv. 2 CPP): l’imputato, se individuato, ed i terzi che sono toccati dalla possibile misura di confisca hanno il diritto di essere sentiti (art. 3 cpv. 2 lit. c CPP) [N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 377 CPP n. 4; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 377 CPP n. 6].\nIl procuratore pubblico, quando ritiene conclusa la procedura, procede in applicazione dell’art. 318 cpv. 1 CPP: informa le parti se intende emanare un decreto di abbandono oppure di confisca (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 377 CPP n. 4).\nQuando i presupposti non sono realizzati, il pubblico ministero dispone l’abbandono della procedura secondo gli art. 319 ss. CPP (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 377 CPP n. 6) e restituisce i beni agli aventi diritto (art. 377 cpv. 3 CPP).\nGiusta l’art. 377 cpv. 2 CPP, qualora i presupposti della confisca siano adempiuti, il pubblico ministero emette un decreto di confisca, nella forma del decreto di accusa a’ sensi degli art. 352 ss. CPP (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 377 CPP n. 5; Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 377 CPP n. 7).\nLa procedura di opposizione è retta dalle disposizioni sul decreto di accusa, ovvero dagli art. 354 ss. CPP (art. 377 cpv. 4 CPP) [BSK StPO – F. BAUMANN, art. 377 CPP n. 6]. Il giudizio compete pertanto al tribunale di primo grado (art. 356 cpv. 1 CPP).\nUn’eventuale decisione del giudice è emanata in forma di decreto o di ordinanza (art. 377 cpv. 4 CPP), impugnabile – come esposto al consid. 2.2. – con reclamo alla giurisdizione di reclamo.\n3.4.\nIl pubblico ministero o il giudice decide anche sulle istanze del danneggiato – in applicazione dell’art. 73 CP – d’assegnamento degli oggetti e dei valori patrimoniali confiscati. L’art. 267 cpv. 3-6 CPP è applicabile per analogia alla procedura (art. 378 CPP).\n4. 4.1.\nCon decreto 7.6.2011 il procuratore pubblico ha ordinato la confisca e la distruzione della ghiera e del fondello del __________ e, nella loro completezza, degli ulteriori orologi __________ descritti ai consid. c./d.\nIl 20/21.6.2011 PI 2 e PI 3 hanno presentato opposizione al predetto decreto di confisca.\nCon decisione 10.10.2011, senza indire il dibattimento o interpellare il procuratore pubblico, PI 2 e PI 3 rispettivamente la RE 1, il giudice Claudio Zali, quale presidente del Tribunale penale cantonale, ha parzialmente riformato il citato decreto di confisca 7.6.2011. Ha disposto che i pezzi originali ed i pezzi in oro contraffatti degli orologi, previa pressatura o fusione, fossero restituiti a PI 2 ed a PI 3 e che i restanti pezzi degli orologi contraffatti non in oro, la ghiera ed il fondello del __________ fossero confiscati e distrutti.\n"}