{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-337_2012-05-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110980&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a062840b26c5a863a74bf5cb3c721cb8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.337"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.05.2012 60.2011.337"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo dell'accusatore privato contro la decisione del presidente del Tribunale penale cantonale in materia di confisca. competenza. diritto di essere sentito. procedura"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:23", "Checksum": "c2a19feac29637ce5dd72c0a418231a8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.05.2012 60.2011.337\nRegesto:\nReclamo dell'accusatore privato contro la decisione del presidente del Tribunale penale cantonale in materia di confisca. competenza. diritto di essere sentito. procedura\n\n\nPI 2 e PI 3, che non contestavano le conclusioni peritali, riconoscevano l’avvenuta contraffazione. Essi chiedevano la restituzione dei pezzi originali degli orologi e dei pezzi contraffatti contenuti negli stessi, previa pressatura o fusione, nella misura in cui si trattava di oro. La loro domanda poneva il problema dell’esecuzione della confisca (art. 69 cpv. 2 CP).\nHa ritenuto che, se per pronunciare la confisca non era determinante stabilire se al momento della consegna alla RE 1 PI 2 fosse stato o meno a conoscenza della contraffazione degli orologi in questione, non si poteva negare che PI 2 e la di lui moglie avessero agito in buona fede (essi avevano portato orologi parzialmente contraffatti alla RE 1 per chiedere il rilascio del certificato di autenticità anche dopo il primo esposto del 2006). Essi erano pertanto da considerare terzi sequestratari in buona fede. Nel caso concreto si doveva ponderare il bisogno di protezione dell’interesse pubblico, a che venisse ridotto il più possibile il rischio che si reimmettevano in commercio orologi contraffatti come autentici, con il principio di proporzionalità, che imponeva che venisse fatto il possibile per ridurre il danno derivante al terzo sequestratario in buona fede.\nIl giudice ha sottolineato che nel mondo dell’orologeria di lusso era ormai prassi consolidata la sostituzione di quadranti __________ di “basso valore” con altri più pregiati, nell’intento di aumentare il valore dell’orologio. Numerose erano le case d’asta che si occupavano quotidianamente del commercio e della vendita di quadranti e di componentistica di orologi pregiati. PI 2, commerciante stimato e conosciuto a livello internazionale, non avrebbe avuto nulla da guadagnare nel commerciare consapevolmente orologi o componentistica per orologi di lusso contraffatti. Egli, al contrario, avrebbe avuto molto da rimetterci, visto che la sua reputazione sarebbe stata compromessa. Nel caso di specie, dunque, la restituzione dei pezzi originali e dei pezzi in oro contraffatti, previa pressatura o fusione degli stessi, permetteva nel contempo di eliminare il pericolo per l’ordine pubblico costituito dai pezzi contraffatti e di limitare il danno subito da PI 2 e da PI 3, che in buona fede avevano acquistato gli orologi. Ha disposto che i pezzi originali ed i pezzi in oro contraffatti, previa pressatura o fusione, fossero restituiti ai predetti, a condizione che anticipassero le spese di estrazione delle succitate parti. I restanti pezzi degli orologi contraffatti non in oro, la ghiera ed il fondello del __________ erano da confiscare e distruggere.\nl. Con gravame 21/24.10.2011 la RE 1 postula che siano confiscati e distrutti i pezzi originali __________ degli orologi contraffatti.\nLa reclamante, quale accusatrice privata, sarebbe parte a’ sensi dell’art. 382 CPP. Avrebbe inoltre un interesse giuridicamente protetto alla modifica della decisione impugnata: avrebbe diritto alla tutela di diritti riguardanti la sua proprietà intellettuale. La rimessa in circolazione di componenti di orologi già precedentemente utilizzati per la fabbricazione di orologi contraffatti tangerebbe un interesse giuridicamente protetto (proprietà intellettuale).\nLa RE 1, riassunti il tema oggetto degli esposti penali, le contraffazioni che presentavano gli orologi oggetto delle denunce/querele, gli atti procedurali effettuati ed il contenuto della decisione impugnata, rileva che il gravame è limitato alla questione a sapere se le parti non contraffatte utilizzate per assemblare orologi contraffatti siano da confiscare e, di seguito, da distruggere.\nLa reclamante contesta la buona fede dei terzi sequestratari: non bisognerebbe confondere l’assenza di prove dell’intenzionalità della condotta di PI 2, e quindi l’impossibilità di procedere penalmente nei suoi confronti, con la sua buona fede.\nSostiene che, secondo la giurisprudenza federale (DTF 101 IV 36) e cantonale, un orologio parzialmente contraffatto è da considerare come un’unità, da confiscare nella sua integralità.\nRitiene che la decisione impugnata applichi in modo incorretto il principio di proporzionalità. Affinché una misura sia proporzionale dovrebbe anzitutto essere idonea a raggiungere lo scopo che si prefigge. Lo scopo, nel caso concreto, sarebbe la protezione dell’ordine pubblico. Non potrebbe essere ammessa dal profilo dell’ordine pubblico la consegna a PI 2 ed alla di lui moglie di componenti che secondo il giudizio impugnato saranno rimessi in commercio e quindi serviranno all’assemblaggio di altri orologi. La restituzione delle parti singolarmente non contraffatte non rispetterebbe i requisiti imposti dal principio di proporzionalità: non permetterebbe infatti di raggiungere lo scopo prefisso, che sarebbe quello della tutela dell’ordine pubblico nel senso di evitare future contraffazioni. La riconsegna delle componenti avrebbe quasi certamente quale effetto l’utilizzo di tali oggetti per l’assemblaggio di altri orologi che non possono essere considerati originali, ma orologi contraffatti. Sarebbero quindi stati applicati in maniera errata il principio di proporzionalità e l’art. 69 CP.\nDelle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e della duplica di PI 2 e di PI 3, si dirà – se necessario – in corso di motivazione.\nin diritto\n1. Con decreto 24.10.2011 il presidente della Corte dei reclami penali ha concesso al reclamo il postulato effetto sospensivo.\n2. 2.1.\nGiusta l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie."}