{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-337_2012-05-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110980&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a062840b26c5a863a74bf5cb3c721cb8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.337"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.05.2012 60.2011.337"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo dell'accusatore privato contro la decisione del presidente del Tribunale penale cantonale in materia di confisca. competenza. diritto di essere sentito. procedura"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:23", "Checksum": "c2a19feac29637ce5dd72c0a418231a8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.05.2012 60.2011.337\nRegesto:\nReclamo dell'accusatore privato contro la decisione del presidente del Tribunale penale cantonale in materia di confisca. competenza. diritto di essere sentito. procedura\n\n\nHa reputato che – posto come i procedimenti contro PI 2 e PI 3 erano stati chiusi nel 2007/2008 e come nei procedimenti penali rimasti aperti contro ignoti non erano stati identificati gli autori dei reati ipotizzati, per cui non si sarebbe potuto verosimilmente emanare una decisione di merito entro il termine di prescrizione dell’azione penale – appariva evidente che occorreva far capo alla procedura ex art. 376 ss. CPP.\nIl procuratore pubblico ha dunque proceduto ad ordinare la confisca e la distruzione degli oggetti sopra menzionati: si trattava di oggetti pericolosi giusta l’art. 69 CP e bisognava evitare che gli stessi venissero reimmessi in circolazione a scopo di frode nel commercio. Ha evidenziato che la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 101 IV 36) prevedeva che “(…) un orologio il cui movimento porta una marca conforme al vero, ma il cui vetro, la cui cassa e il cui braccialetto lavorato risultano d’altra origine, deve ritenersi contraffatto, essendo considerato nel commercio come un’unità non sottoposta a modificazioni. (…) un orologio così contraffatto può essere confiscato, a causa del rischio che esso sia reimmesso in commercio come non contraffatto (…)”.\nh. Il 20/21.6.2011 PI 2 e PI 3 hanno presentato opposizione al predetto decreto di confisca.\nEssi, quali terzi sequestratari in buona fede (che il procuratore pubblico avrebbe accertato nell’ambito dei procedimenti sfociati nei decreti di non luogo a procedere), direttamente toccati dal decreto di confisca, sarebbero stati legittimati all’opposizione.\nHanno rilevato di opporsi solo parzialmente, ossia unicamente con riferimento alla confisca dei menzionati cinque orologi __________.\nLa perizia redatta nell’ambito dei procedimenti penali avrebbe permesso di appurare in modo dettagliato ed esaustivo quali pezzi dei cinque orologi erano autentici e quali erano contraffatti.\nHanno sostenuto di opporsi alla confisca sia degli elementi autentici sia dell’oro presente negli elementi contraffatti, da restituire – l’oro – previa fusione o pressatura degli elementi contraffatti.\nHanno contestato che l’insieme delle componenti presenti negli orologi costituisse un’unità inscindibile, come ritenuto nel decreto. La decisione DTF 101 IV 36, sulla quale si sarebbe fondato il magistrato inquirente, non sarebbe stata applicabile al caso. L’Alta Corte avrebbe ritenuto un orologio un’unità inscindibile soltanto nell’ottica di verificare l’adempimento degli elementi oggettivi del reato di messa in commercio di merce contraffatta. Questo ragionamento non sarebbe stato pertinente nel contesto di una decisione di confisca. Nel caso giudicato dal Tribunale federale l’oggetto della confisca sarebbe stato di proprietà dell’autore condannato. Essi sarebbero stati prosciolti da qualsiasi imputazione e la loro condotta sarebbe stata considerata in buona fede. La loro posizione di terzi sequestratari in buona fede non avrebbe più potuto essere ragionevolmente messa in discussione.\nIl principio di proporzionalità avrebbe richiesto che venisse sempre fatto il possibile per ridurre al massimo il danno derivante dalla confisca, in particolare nel caso di un terzo sequestratario in buona fede. La loro richiesta avrebbe permesso di limitare il più possibile il danno sofferto, nel rispetto delle esigenze confiscatorie. I pezzi degli orologi di cui hanno chiesto la restituzione sarebbero stati chiaramente distinguibili e facilmente separabili.\nSarebbe stato assurdo sostenere, come avrebbero fatto il procuratore pubblico e la RE 1, che pezzi originali di un orologio costituivano un pericolo per l’ordine pubblico. La RE 1 medesima, in casi simili alla fattispecie qui in esame, avrebbe rimesso in circolazione orologi contenenti parti non originali, limitandosi alla cancellazione dei falsi numeri e dei falsi marchi.\ni. Il procuratore pubblico, in data 8.7.2011, ha deciso di confermare il decreto di confisca 7.6.2011. Ha contestualmente trasmesso gli atti alla Pretura penale per procedere nei suoi incombenti.\nj. Il 12.7.2011 il giudice Marco Kraushaar, presidente della Pretura penale, ha trasmesso il predetto incarto relativo alla confisca alla Corte correzionale (recte: Corte delle assise correzionali), per competenza in applicazione dell’art. 50 cpv. 4 lit. b vLOG. Ha inoltre annullato il dibattimento già disposto per il 22.7.2011.\nk. Con decisione 10.10.2011, senza indire il dibattimento oppure interpellare il procuratore pubblico, PI 2 e PI 3 rispettivamente la RE 1, il giudice Claudio Zali, quale presidente del Tribunale penale cantonale, ha parzialmente riformato il decreto 7.6.2011 del procuratore pubblico.\nIl giudice, esposti i presupposti dell’art. 155 CP (reato che puniva la contraffazione di merci) e dell’art. 69 CP (disposizione che disciplinava la confisca di oggetti pericolosi), ha menzionato che l’opposizione al decreto di confisca e la relativa procedura di opposizione erano rette dalle disposizioni sul decreto di accusa, per cui il giudizio competeva al tribunale di primo grado.\nHa ricordato che il procuratore pubblico aveva indicato che verosimilmente, entro il termine di prescrizione dell’azione penale, non avrebbe potuto essere emanata una decisione di merito in capo ai procedimenti penali promossi contro ignoti. In quest’ottica aveva prolato il decreto di confisca, poi impugnato.\nIl giudice ha esposto il tenore dei rapporti della Fédération de l’industrie horlogère suisse FH sugli orologi oggetto di contraffazione, le cui conclusioni erano sostanzialmente confermate dal rapporto (di parte) redatto dal perito __________."}