documentazione annessa alla replica 10/11.11.2011 di IS 1, doc. 5); che in siffatte circostanze – dopo la crescita in giudicato della presente decisione – questa Corte trasmetterà al patrocinatore del qui istante copia degli scritti 27.05.2002, 15.04.2004 e 16.04.2004 di cui all’incarto TPC __________; che l’istanza è accolta ai sensi delle predette considerazioni; che la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate, mentre che non si giustifica l’assegnazione di ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. 2.