"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione"; che il Tribunale penale cantonale, su richiesta di questa Corte e con riferimento al deposito cauzionale prestato nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto TPC __________, ha prodotto copia di tre scritti (doc. 10);