{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-12-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-323_2011-12-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109927&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3d76ca44f32863542bb84f55bf7aca8c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.323"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 14.12.2011 60.2011.323"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:43:43", "Checksum": "eb720e331d7278b8513961a1e8feb889", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 14.12.2011 60.2011.323\nRegesto:\nIstanza di ispezione degli atti. terzo quale istante\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nDaniela Fossati, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 5/6.10.2011 presentata da\n|\n|\nIS 1 patr. da: PR 1 |\n|\n|\ntendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti rispettivamente ad alcuni atti di un incarto penale nel frattempo archiviato con la facoltà di estrarne delle copie; |\npremesso che le osservazioni di duplica 28/29.11.2011 di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), non vengono considerate, essendo state trasmesse a questa Corte in maniera tardiva e quindi irrita;\nrichiamate le osservazioni 28/31.10.2011 di PI 2, concludenti per la reiezione del gravame;\nrichiamata inoltre la replica 10/11.11.2011 di IS 1, mediante la quale conferma la sua richiesta di accogliere la presente istanza;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche il 25.03.2004 PI 2 è stata riconosciuta dal presidente della Corte delle assise correzionali di __________ autrice colpevole di ripetuta truffa, di ripetuta appropriazione indebita e di ripetuta falsità in documenti ed è stata condannata alla pena di due anni di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), oltre all’obbligo di rifondere un’indennità ai danneggiati costituitisi parti civili (inc. TPC __________; decisione TF __________ dell’11.05.2007);\nche adita dall’accusata, in data 22.08.2006 l’allora Corte di cassazione e di revisione penale ha parzialmente accolto il suo ricorso, riducendo – tra l’altro – la pena a diciotto mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (decisione TF __________ dell’11.05.2007);\nche con decisione 11.05.2007 il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso 26.09.2006 presentato da PI 2 (decisione TF __________ dell’11.05.2007);\nche con la presente richiesta IS 1, genero di PI 2, chiede di poter accedere agli atti del surriferito procedimento penale, avendo, a suo dire, nell’ambito del medesimo effettuato un importante versamento su richiesta di sua moglie __________ a favore della suocera PI 2 a titolo di deposito cauzionale;\nche precisa al riguardo di essere \"(…) sposato dal giugno 1999 con (…) __________, figlia della sig.ra PI 2 (…), nei cui confronti era stato avviato nel 2002 (un) procedimento penale (…) e a favore della quale il IS 1, in data 29.05.2002, presso Banca __________, aprì la relazione n. __________ a suo nome ma vincolando le somme\" e che nell’ambito del ricorso per separazione giudiziale dei coniugi presentato il 21.04.2011 da __________ al Tribunale di __________, le parti dovranno calcolare le spese rilevanti sostenute durante la vita coniugale, tra cui il suddetto versamento prestato a titolo di deposito cauzionale pari a circa CHF 200’000.-- (istanza 5/6.10.2011, p. 1, doc. 1);\nche con osservazioni 28/31.10.2011 PI 2 postula la reiezione dell’istanza, non avendo a suo giudizio IS 1 un interesse personale diretto in relazione al procedimento penale in questione, adducendo contestualmente che egli potrebbe richiedere direttamente all’istituto bancario la documentazione necessaria inerente al conto di cui egli era titolare;\nche con replica 10/11.11.2011 IS 1 riconferma la sua istanza, contestando – in sostanza – le affermazioni di PI 2, precisando in particolare che non vi sarebbe alcuna \"(…) traccia della documentazione relativa al deposito cauzionale nonostante fosse stata espressamente richiesta\" e che la presente istanza è stata presentata \"(…) per poter visionare ed estrarre copia esclusivamente della documentazione attestante il versamento del deposito cauzionale (dallo stesso effettuato) e successivo sblocco, non avendo (…) alcun interesse per gli altri atti/documenti del procedimento a carico della sig.ra PI 2, per cui si potrebbe limitare l’accesso agli atti solo a tale documentazione\" (osservazioni 10/11.11.2011, p. 1 e 2, doc. 5);\nche l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\";\nche il Tribunale penale cantonale, su richiesta di questa Corte e con riferimento al deposito cauzionale prestato nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto TPC __________, ha prodotto copia di tre scritti (doc. 10);\nche dal primo scritto datato 27.05.2002 emerge che il Servizio giuridico dell’allora Banca __________ ha in particolare confermato al Ministero pubblico, con riferimento al procedimento penale inerente a PI 2, \"(…) di aver proceduto al blocco interno su mandato dello stesso cliente di fr. 250'000.-- depositati, a titolo di cauzione nell’ambito del procedimento in epigrafe, sul libretto di deposito nominativo appoggiato alla relazione numero __________\" (doc. 10);"}