Visto tutto quanto sopra la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi qui impugnata, merita di essere tutelata. 4. Il reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo per tener conto delle sue condizioni economiche, sono poste a carico del qui reclamante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. CPP, 76 CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2.