In tale situazione, allo stato attuale, non solo il pericolo di fuga è altamente probabile - che già da solo giustifica il collocamento in sezione chiusa a tenore dell'art. 76 cpv. 2 CP - bensì anche quello di ricadere nell'attività delittuosa e nel consumo di sostanze stupefacenti. Il Piano d'esecuzione della sanzione penale elaborato nell'ottobre/novembre 2011, approvato dalle competenti autorità a metà novembre 2011 e a cui il reclamante ha aderito in data 11.11.2011, prevede d'altronde una fase iniziale dell'esecuzione della sanzione penale da eseguirsi nella sezione chiusa con regolari controlli dell'astinenza di RE 1 dal consumo di sostanze illecite e di medicamenti non prescritti.