Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998 pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793). Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere analizzato in funzione di un insieme di circostanze quali la gravità dei reati, il carattere dell'interessato, la sua morale, le sue risorse, i suoi legami con lo Stato che lo persegue come pure i suoi contatti con l'estero, che fanno apparire un tale rischio non solo possibile ma probabile (sentenza TF 1B_626/2011 del 25.11.2011, consid. 3.1.; 1B_423/2010 del 17.01.2011, consid. 5.1. e 1B_195/2010 del 13.07.2010, consid.