L'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (REPM, in vigore dal 9.03.2007), relativo al regime ordinario, stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, nel quale le misure di sicurezza sono elevate, รจ la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento.