{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-12-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-322_2011-12-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111021&nX40_KEY=4711129&nTrefferzeile=73&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "850e36a9e521c31427d8f62dd5baad26"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["60.2011.322"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 15.12.2011 60.2011.322"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del GPC con cui ha ordinato il collocamento in sezione chiusa. pericolo di fuga di straniero pluricondannato all'estero"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:38:07", "Checksum": "89a86861f7b2c9d30744262402507eb9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 15.12.2011 60.2011.322\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del GPC con cui ha ordinato il collocamento in sezione chiusa. pericolo di fuga di straniero pluricondannato all'estero\n\n\nIn tale situazione, allo stato attuale, non solo il pericolo di fuga è altamente probabile - che già da solo giustifica il collocamento in sezione chiusa a tenore dell'art. 76 cpv. 2 CP - bensì anche quello di ricadere nell'attività delittuosa e nel consumo di sostanze stupefacenti.\nIl Piano d'esecuzione della sanzione penale elaborato nell'ottobre/novembre 2011, approvato dalle competenti autorità a metà novembre 2011 e a cui il reclamante ha aderito in data 11.11.2011, prevede d'altronde una fase iniziale dell'esecuzione della sanzione penale da eseguirsi nella sezione chiusa con regolari controlli dell'astinenza di RE 1 dal consumo di sostanze illecite e di medicamenti non prescritti.\nVisto tutto quanto sopra la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi qui impugnata, merita di essere tutelata.\n4. Il reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo per tener conto delle sue condizioni economiche, sono poste a carico del qui reclamante, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 379 ss., 393 ss. CPP, 76 CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,\npronuncia\n1. Il reclamo è respinto.\n2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1 c/o PCT La Stampa, Lugano.\n3. Rimedio di diritto:\nContro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione (art. 78 cpv. 2 lit. b e 100 cpv. 1 LTF).\n4. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}