{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-12-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-322_2011-12-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111021&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "850e36a9e521c31427d8f62dd5baad26"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.322"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 15.12.2011 60.2011.322"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del GPC con cui ha ordinato il collocamento in sezione chiusa. pericolo di fuga di straniero pluricondannato all'estero"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:43:44", "Checksum": "bf93775708075947f057639a22a306a7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 15.12.2011 60.2011.322\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del GPC con cui ha ordinato il collocamento in sezione chiusa. pericolo di fuga di straniero pluricondannato all'estero\n\n2.2.\nCon quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto commetta nuovi reati richiesto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri non sono cumulativi (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998 pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793).\nConformemente alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere analizzato in funzione di un insieme di circostanze quali la gravità dei reati, il carattere dell'interessato, la sua morale, le sue risorse, i suoi legami con lo Stato che lo persegue come pure i suoi contatti con l'estero, che fanno apparire un tale rischio non solo possibile ma probabile (sentenza TF 1B_626/2011 del 25.11.2011, consid. 3.1.; 1B_423/2010 del 17.01.2011, consid. 5.1. e 1B_195/2010 del 13.07.2010, consid. 8.1.; DTF 125 I 60). La dottrina ha inoltre precisato che un alto pericolo di fuga è dato in particolare allorquando l'interessato non dispone di alcuna rete di relazioni (\"Beziehungsnetz\") con il nostro Paese, ovverossia quando egli non ha alcun legame con la Svizzera, ciò che è da presupporre per i cosiddetti turisti del crimine (\"Kriminaltouristen\") e per i condannati sprovvisti di un valido permesso di soggiorno o di dimora (BSK Strafrecht I, 2a. ed. – B.F. BRÄGGER, art. 76 CP n. 4).\n3. Nel caso in esame, con decisione 7.10.2011 - passata in giudicato - l'Ufficio della migrazione di Bellinzona, vista la condanna pronunciata il 20.07.2011 dalla Corte delle assise criminali, ha revocato a RE 1 il permesso di dimora \"B\" CE/AELS intimandogli di lasciare il nostro territorio al momento della sua scarcerazione.\nNato e cresciuto in Italia dove ha frequentato le scuole dell'obbligo (elementari e medie), egli ha poi svolto diversi lavori, facendo un po' di tutto, tra cui l'idraulico, l'elettricista e il meccanico.\nNondimeno già da ragazzino è incappato in problemi con la giustizia, trascorrendo alcuni mesi in carcere per furti.\nNel 1980, ventenne, egli si è trasferito in __________ dove nel 1984 si è unito in matrimonio con una donna da cui ha avuto nel 1986 una figlia che non ha riconosciuto. Tra il 1987 e il 1991 egli è stato attivo nella Legione straniera, nel 1992 sarebbe stato a __________ e - come si evince dalla sentenza 20.07.2011 della Corte delle assise criminali (p. 19) - egli avrebbe poi \"girato in più parti del mondo spendendo quello che avevo guadagnato in legione straniera\". Nondimeno egli avrebbe trascorso diversi anni in carcere in Italia. Infatti l'estratto dal casellario giudiziale italiano fa stato di una lunga lista di suoi precedenti per furto, porto di armi, rapina, minaccia e tentato omicidio. L'ultima scarcerazione risale al giugno del 2006 ed è nel 2006, all'età di 46 anni, che RE 1 è giunto in Svizzera.\nOttenuto il suddetto permesso di dimora, egli ha lavorato per poco più di un anno e mezzo quale autista per una ditta privata e nel seguito, saltuariamente, per una società di taxi. Dall'autunno 2008 egli è andato in assistenza pubblica e dall'ottobre 2008 ha iniziato a perpetrare una serie di furti, in parte in correità, tra l'altro, con due cittadini stranieri residenti nel locarnese, e protrattisi sino al febbraio 2011, malgrado che il 23.10.2008 fosse stato arrestato una prima volta subendo 16 giorni di detenzione preventiva.\nIl legame affettivo che RE 1 vanta, è con una cittadina straniera, a suo dire residente in Svizzera da una ventina di anni. Con la stessa egli non avrebbe nondimeno convissuto nel medesimo appartamento, bensì avrebbero \"preso in locazione due appartamenti separati al fine di percepire un importo maggiore dall'assistenza\" (sentenza 20.07.2011 della Corte delle assise criminali, p. 20). Al beneficio dell'assistenza pubblica sia lui sia la compagna, con quest'ultima egli ha condiviso i consumi di sostanze stupefacenti. Consumi di droga di RE 1 che, in base alla sentenza di condanna 20.07.2011, risalgono al maggio 2009 e che hanno influito sul suo comportamento delittuoso, come riconosciuto da lui stesso (cfr. reclamo 5/7.10.2011, p. 2) e come accertato in tale sentenza penale avendo la Corte giudicante ammesso una lieve scemata imputabilità.\nSenza la possibilità di lecitamente soggiornare sul nostro territorio e, di riflesso, di inserirsi professionalmente rispettivamente di continuare a beneficiare delle prestazioni assistenziali, privo di legami familiari importanti e stabili nel nostro Paese atti a dargli un sostegno personale ed economico, con la prospettiva di dover espiare (qualora non fossero adempiuti i presupposti per la liberazione condizionale) ancora quasi due anni di carcere, con difficoltà finanziarie e problemi di tossicodipendenza, il pericolo che egli si dia alla fuga e quindi alla latitanza è non solo possibile bensì altamente probabile.\nIl suo vissuto, peraltro, evidenzia come egli abbia intrattenuto legami oltre che nel suo paese d'origine, anche in altre nazioni - come la __________ -, e come egli, per sua stessa ammissione, abbia girovagato in più parti del mondo. Egli d'altronde nel nostro paese, giuntovi ad un'età matura e dopo lunghi periodi di carcerazione, non ha saputo o voluto integrarsi in un tessuto sociale e professionale onesto, bensì pur lontano dagli ambienti criminogeni dove fino ad allora aveva vissuto, ha preferito \"una vita fatta di espedienti, non lontana da compagnie malavitose come il mondo della droga\" (sentenza 20.07.2011 della Corte delle assise criminali, p. 36)."}