{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-12-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-322_2011-12-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111021&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "850e36a9e521c31427d8f62dd5baad26"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.322"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 15.12.2011 60.2011.322"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del GPC con cui ha ordinato il collocamento in sezione chiusa. pericolo di fuga di straniero pluricondannato all'estero"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:43:44", "Checksum": "bf93775708075947f057639a22a306a7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 15.12.2011 60.2011.322\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del GPC con cui ha ordinato il collocamento in sezione chiusa. pericolo di fuga di straniero pluricondannato all'estero\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nElena Tagli Schmid, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul reclamo 5/7.10.2011 presentato da\n|\n|\nRE 1,\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nla decisione 29.09.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi Edy Meli, sedente in materia di applicazione della pena, con cui ha ordinato il collocamento in sezione chiusa (inc. GPC __________); |\nrichiamate le osservazioni 30.11./1.12.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi, in cui conferma il contenuto e la conclusione della decisione impugnata;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. RE 1 (__________1960), cittadino italiano, in data 20.07.2011 è stato condannato dalla Corte delle assise criminali di __________ - tenuto conto di una lieve scemata imputabilità - alla pena detentiva di due anni e sei mesi da espiare (dedotto il carcere preventivo e quello di sicurezza sofferti). Egli è stato ritenuto colpevole di numerosi reati, commessi - in parte in correità con terzi - tra il settembre 2008 e il marzo 2011, e meglio coazione, ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, infrazione alla LF sugli stupefacenti, conducenti senza l'assicurazione di responsabilità civile, minacce, vie di fatto, ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e guida nonostante la revoca (inc. TPC 72.2011.39 e 72.2010.98).\nSentenza questa passata in giudicato.\nb. Arrestato in Svizzera due volte e rimasto in carcere preventivo dal 23.10.2008 al 7.11.2008 e dal 21.03.2011 al 21.04.2011, mentre dal 22.04.2011 in carcere di sicurezza, RE 1 ha iniziato l'espiazione della pena il 20.07.2011. Il 3.01.2012 raggiungerà il 1/3 dell'espiazione della pena; il 4.06.2012 la metà della pena da espiare; il 3.11.2012 i 2/3 per la liberazione condizionale, mentre in data 4.09.2013 terminerà di espiare la propria pena (cfr. calcolo esecuzione, doc. 3, inc. GPC __________).\nc. Con decisione 29.09.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) Edy Meli, sedente in materia di applicazione della pena, vista la sentenza di condanna 20.07.2011 della Corte delle assise criminali, ritenuto \"che l'interessato è cittadino italiano e che verosimilmente sarà oggetto di procedura di revoca del permesso di dimora e che al momento della scarcerazione vi è la concreta possibilità che debba lasciare il territorio elvetico, considerato altresì che egli vanta una lunga serie di precedenti penali in Italia (...)\" ha ordinato il collocamento (iniziale) di RE 1 in sezione chiusa \"in considerazione del pericolo di fuga e di recidiva\" (decisione 29.09.2011 del GPC, p. 2).\nd. Contro tale decisione insorge RE 1 con reclamo 5/7.10.2011.\nEgli contesta l'esistenza di un pericolo di fuga, asserendo di essere al beneficio di un valido permesso di dimora e di convivere da sei anni con la compagna __________, residente in Svizzera da 20 anni. Sottolinea come il nostro Paese sia diventato \"la mia unica casa e il mio desiderio e [recte: è] unicamente quello di stare con la mia compagna e di sposarla appena possibile\", mentre esclude nel modo più assoluto una sua intenzione di trasferirsi in Italia o in qualsiasi altro paese (reclamo 5/7.10.2011, p. 1).\nPur riconoscendo \"che la mia biografia non da più tanta speranza in quanto in passato ero spesso soggetto al consumo di droge [recte: droghe], che sono state, in fine, la raggione per il mio comportamento inaccettabile\", contesta altresì il pericolo di recidiva. Asserisce al proposito di essersi totalmente disintossicato in carcere e di non avere \"più nessuna intenzione di tornare a delinquere. Essendo finalmente e per la prima volta completamente «pulito» ho potuto mettere la mia testa a posto e non desidero più altro che vivere i miei giorni con pace e serenita come tutte le altre persone\" (reclamo 5/7.10.2011, p. 2).\ne. Delle ulteriori argomentazioni, così come delle osservazioni 30.11./1.12.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi si dirà - laddove necessario - nei considerandi che seguono.\nGiova qui nondimeno rilevare che con decisione 7.10.2011 - nel frattempo passata in giudicato - l'Ufficio della migrazione di Bellinzona ha revocato a RE 1 il permesso di dimora \"B\" CE/AELS, intimandogli di lasciare il nostro territorio al momento della sua scarcerazione (decisione 7.10.2011 dell'Ufficio della migrazione, Bellinzona, doc. 6, inc. GPC __________).\nA metà novembre 2011 è inoltre stato approvato il Piano d'esecuzione della sanzione penale che il qui reclamante è chiamato ad espiare (PES, doc. 7, inc. GPC __________).\nin diritto\n1. 1.1.\nIl Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), in vigore dall'1.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.\nIl Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.01.2011, che all'art. 10 cpv. 1 lit. h conferisce al giudice dell'applicazione della pena - funzione questa attribuita in Ticino dall'1.01.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.\nContro tale decisione, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.\n"}