2.6. Infine, in merito alla legittimazione del reclamante ad impugnare la decisione 21.9.2011 (questione connessa con la qualità di parte), in ragione delle argomentazioni sopraesposte, si deve concludere che RE 1 non è legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP non avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio. 3. Il gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 101, 104, 105, 379 ss., 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è irricevibile.