I “terzi estranei” devono pertanto avere un giustificato interesse (scientifico o professionale) alla conoscenza degli atti, da ponderare con l’interesse delle parti coinvolte e del procedimento. Un interesse di natura unicamente privata, quale un interesse di carattere esclusivamente economico, come quello fatto valere da RE 1 nel caso in esame, non può essere considerato degno di protezione ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPP. Una diversa interpretazione dell’art. 101 cpv. 3 CPP, come proposta dal reclamante, finirebbe per aggirare l’art. 105 cpv. 2 CPP, che esige una lesione diretta degli interessi dell’altro partecipante che intende esercitare dei diritti procedurali.