(art. 101 cpv. 3 CPP) sono tutte quelle persone, giuridiche o fisiche, che non possono essere considerate né “parti” giusta l’art. 104 CPP, né “altri partecipanti al procedimento” giusta l’art. 105 CPP e neppure “autorità” giusta l’art. 101 cpv. 2 CPP. Rientrano dunque in questa definizione le società di assicurazione, i media, gli statistici, i professori, o altre persone che necessitano la visione degli atti per motivi scientifici (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 23). I “terzi estranei” devono pertanto avere un giustificato interesse (scientifico o professionale) alla conoscenza degli atti, da ponderare con l’interesse delle parti coinvolte e del procedimento.