2.5. RE 1 afferma inoltre che, quand’anche non gli fossero riconosciuti i diritti procedurali di parte ai sensi dell’art. 105 cpv. 2 CPP, lo stesso avrebbe comunque diritto alla visione dell’incarto giusta l’art. 101 cpv. 3 CPP secondo il quale “(…) i terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti”. Intese quali “terzi estranei” (art. 101 cpv.