1 CPP elenca, in maniera non esaustiva (Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 105 CPP n. 1), gli “altri partecipanti al procedimento”: a. il danneggiato (art. 115 CPP); b. il denunciante (art. 301 CPP); c. il testimone (art. 162 ss. CPP); d. la persona informata sui fatti (art. 178 ss. CPP); e. il perito (art. 182 ss. CPP); f. il terzo aggravato da atti procedurali. Le persone indicate al cpv. 1 dell’art. 105 CPP fruiscono dei diritti procedurali (per esempio del diritto di essere sentiti) spettanti alle parti se direttamente lese nei loro diritti e nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi (art. 105 cpv.