b. l’accusatore privato (art. 118 ss. CPP); c. il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e di ricorso (art. 16 CPP). Si tratta di regolamentazione esaustiva (Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 104 CPP n. 1). L’imputato ha il diritto di vedere tutti gli atti del procedimento (così come collezionati giusta l’art. 100 CPP) in ragione della qualità di parte (giusta l’art. 104 cpv. 1 lit. a CPP), senza necessità di dimostrare uno specifico interesse (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 5/8). 2.3.2. L’art. 105 cpv. 1 CPP elenca, in maniera non esaustiva (Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 105 CPP n. 1), gli “altri partecipanti al procedimento”: