2.3. I presupposti del diritto delle parti di esaminare gli atti (ex art. 107 cpv. 1 lit. a CPP) sono regolamentati dall’art. 101 cpv. 1 CPP secondo cui: "Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e dopo l’assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l’articolo 108". Il CPP definisce chi ha qualità di parte (art. 104 CPP) rispettivamente gli altri partecipanti al procedimento (art. 105 CPP). 2.3.1. Giusta l’art. 104 cpv. 1 CPP sono parti: a. l’imputato (art. 111 ss. CPP); b. l’accusatore privato (art. 118 ss. CPP);