a), di partecipare agli atti procedurali (lit. b), di far capo a un patrocinatore (lit. c), di esprimersi sulla causa e sulla procedura (lit. d) e di presentare istanze probatorie (lit. e). In relazione allo specifico diritto di cui all'art. 107 cpv. 1 lit. a CPP, i presupposti e la procedura per l’esame degli atti di un procedimento penale pendente (ovvero avviato a’ sensi dell’art. 300 CPP) sono disciplinati dagli art. 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 4).