2.2. Il Codice di procedura penale (CPP) – entrato in vigore l’1.1.2011 – menziona anzitutto il diritto di essere sentiti nel capitolo 2, dedicato ai principi del diritto processuale, ed in particolare all’art. 3 cpv. 2 lit. c in fine CPP, secondo cui le autorità penali si attengono – tra l’altro – all’imperativo di accordare a tutti i partecipanti al procedimento il diritto di essere sentiti (ZK StPO – W. WOHLERS, art. 3 CPP n. 33 ss.). Tale diritto viene ulteriormente concretizzato dall’art. 107 CPP, in base al quale – secondo il cpv. 1 – le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di esaminare gli atti (lit. a), di partecipare agli atti procedurali (lit.