1.2. Il gravame, inoltrato da RE 1 il 6.10.2011 alla Corte dei reclami penali, contro la decisione del procuratore pubblico 21.9.2011 (notificata in data 26.9.2011) con cui gli ha negato l’accesso agli atti dell’incarto penale, è tempestivo e proponibile. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. Il quesito riguardante la legittimazione del reclamante ad impugnare detta decisione è connesso con il merito dell’impugnativa, ovvero con la questione a sapere se RE 1 è “parte”: giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP, infatti, sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa.