Con decisione 21.9.2011 il magistrato inquirente ha respinto la richiesta intesa ad accedere all’incarto del Ministero pubblico. Il procuratore pubblico, esposto il tenore degli art. 104 e 105 CPP per la definizione di “parte”, ha sottolineato come RE 1 non potesse essere considerato parte in quanto non direttamente e personalmente leso dal reato e non essendo stato direttamente toccato nei suoi interessi da un atto procedurale. A suo dire, inoltre, anche l’applicazione dell’art. 101 cpv. 3 CPP era esclusa: