{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-12-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-320_2011-12-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109870&nX40_KEY=4711129&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "888539bf641e5dcaa9219c617f6a5899"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["60.2011.320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.12.2011 60.2011.320"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico in materia di esame degli atti. diritto di essere sentiti. qualità di parte"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:38:06", "Checksum": "0865451e9d3de5ede10c24139f104c13", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.12.2011 60.2011.320\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del procuratore pubblico in materia di esame degli atti. diritto di essere sentiti. qualità di parte\n\n2.4.\nRE 1 è stato sentito quale testimone (art. 121 ss. CPP-TI), nell’ambito del procedimento di cui all’inc. MP __________, una prima volta in data 27.5.2009 davanti alla Polizia cantonale ed una seconda volta il 7.4.2010 presso il Ministero pubblico. Egli ha affermato di aver sottoscritto con __________ un contratto di mutuo per il prestito di EUR 1'351'687.50: “In definitiva (…) io ho prestato al signor __________ la somma di € 1'351'687 che ieri [26.5.2009], in base a quanto da lui denunciato, gli è stata sottratta all’interno della citata banca qui a __________. In tal modo quindi io rimango danneggiato per tale somma (…)” (verbale di interrogatorio 27.5.2009, p. 2). Egli nel reclamo in oggetto afferma quindi che, in qualità di creditore della parte lesa, rischierebbe di subire un danno di natura assai rilevante: “(…) da qui un legittimo interesse a conoscere gli estremi della vicenda (…)” e a conoscere/verificare il ruolo svolto dallo stesso debitore nell’ambito degli eventi di cui all’inc. MP __________ (reclamo 6/7.10.2011, p. 3).\nOra, dalla dottrina e dalla giurisprudenza sopraindicate emerge chiaramente che, segnatamente, al testimone o alla persona informata sui fatti, sono riconosciuti i diritti procedurali unicamente nel caso in cui essi abbiano subito una lesione diretta dei loro interessi giuridicamente protetti. Nel caso in esame RE 1 quale creditore della parte lesa è stato solo indirettamente leso dall’agire degli imputati di cui al procedimento penale MP __________, e non è stato, in alcun modo, toccato da un atto procedurale quale una perquisizione, un sequestro o un’altra misura coercitiva emessa nei suoi confronti che avrebbe potuto lederlo nei suoi diritti fondamentali.\n2.5.\nRE 1 afferma inoltre che, quand’anche non gli fossero riconosciuti i diritti procedurali di parte ai sensi dell’art. 105 cpv. 2 CPP, lo stesso avrebbe comunque diritto alla visione dell’incarto giusta l’art. 101 cpv. 3 CPP secondo il quale “(…) i terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti”.\nIntese quali “terzi estranei” (art. 101 cpv. 3 CPP) sono tutte quelle persone, giuridiche o fisiche, che non possono essere considerate né “parti” giusta l’art. 104 CPP, né “altri partecipanti al procedimento” giusta l’art. 105 CPP e neppure “autorità” giusta l’art. 101 cpv. 2 CPP. Rientrano dunque in questa definizione le società di assicurazione, i media, gli statistici, i professori, o altre persone che necessitano la visione degli atti per motivi scientifici (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 23). I “terzi estranei” devono pertanto avere un giustificato interesse (scientifico o professionale) alla conoscenza degli atti, da ponderare con l’interesse delle parti coinvolte e del procedimento. Un interesse di natura unicamente privata, quale un interesse di carattere esclusivamente economico, come quello fatto valere da RE 1 nel caso in esame, non può essere considerato degno di protezione ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPP.\nUna diversa interpretazione dell’art. 101 cpv. 3 CPP, come proposta dal reclamante, finirebbe per aggirare l’art. 105 cpv. 2 CPP, che esige una lesione diretta degli interessi dell’altro partecipante che intende esercitare dei diritti procedurali.\n2.6.\nInfine, in merito alla legittimazione del reclamante ad impugnare la decisione 21.9.2011 (questione connessa con la qualità di parte), in ragione delle argomentazioni sopraesposte, si deve concludere che RE 1 non è legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP non avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.\n3. Il gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 101, 104, 105, 379 ss., 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,\npronuncia\n1. Il reclamo è irricevibile.\n2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di RE 1, __________.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n4. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}