{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-12-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-320_2011-12-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109870&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=81&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "888539bf641e5dcaa9219c617f6a5899"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.12.2011 60.2011.320"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico in materia di esame degli atti. diritto di essere sentiti. qualità di parte"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:43:42", "Checksum": "43d6cc7db7ccb535bbaf955b194364a0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.12.2011 60.2011.320\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del procuratore pubblico in materia di esame degli atti. diritto di essere sentiti. qualità di parte\n\n1.2.\nIl gravame, inoltrato da RE 1 il 6.10.2011 alla Corte dei reclami penali, contro la decisione del procuratore pubblico 21.9.2011 (notificata in data 26.9.2011) con cui gli ha negato l’accesso agli atti dell’incarto penale, è tempestivo e proponibile.\nLe esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.\nIl quesito riguardante la legittimazione del reclamante ad impugnare detta decisione è connesso con il merito dell’impugnativa, ovvero con la questione a sapere se RE 1 è “parte”: giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP, infatti, sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa. Della legittimazione si dirà dunque in seguito.\n2.2.1.\nIl diritto di essere sentiti sancito in generale dall’art. 29 cpv. 2 Cost., e nello specifico ambito penale dall’art. 32 cpv. 2 Cost., rappresenta un aspetto della garanzia fondamentale dell’equo processo secondo gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (sentenza TF 1B_427/2010 del 21.1.2011, considerando 3.3.).\nEsso costituisce una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame, riservato il caso in cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere d’esame e davanti ad essa la parte sia reintegrata nell'esercizio dei diritti negati (sentenza TF 6B_968/2010 del 29.3.2011, considerando 2.2.).\n2.2.\nIl Codice di procedura penale (CPP) – entrato in vigore l’1.1.2011 – menziona anzitutto il diritto di essere sentiti nel capitolo 2, dedicato ai principi del diritto processuale, ed in particolare all’art. 3 cpv. 2 lit. c in fine CPP, secondo cui le autorità penali si attengono – tra l’altro – all’imperativo di accordare a tutti i partecipanti al procedimento il diritto di essere sentiti (ZK StPO – W. WOHLERS, art. 3 CPP n. 33 ss.).\nTale diritto viene ulteriormente concretizzato dall’art. 107 CPP, in base al quale – secondo il cpv. 1 – le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di esaminare gli atti (lit. a), di partecipare agli atti procedurali (lit. b), di far capo a un patrocinatore (lit. c), di esprimersi sulla causa e sulla procedura (lit. d) e di presentare istanze probatorie (lit. e).\nIn relazione allo specifico diritto di cui all'art. 107 cpv. 1 lit. a CPP, i presupposti e la procedura per l’esame degli atti di un procedimento penale pendente (ovvero avviato a’ sensi dell’art. 300 CPP) sono disciplinati dagli art. 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 4).\n2.3.\nI presupposti del diritto delle parti di esaminare gli atti (ex art. 107 cpv. 1 lit. a CPP) sono regolamentati dall’art. 101 cpv. 1 CPP secondo cui: \"Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e dopo l’assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l’articolo 108\".\nIl CPP definisce chi ha qualità di parte (art. 104 CPP) rispettivamente gli altri partecipanti al procedimento (art. 105 CPP).\n2.3.1.\nGiusta l’art. 104 cpv. 1 CPP sono parti: a. l’imputato (art. 111 ss. CPP); b. l’accusatore privato (art. 118 ss. CPP); c. il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e di ricorso (art. 16 CPP). Si tratta di regolamentazione esaustiva (Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 104 CPP n. 1).\nL’imputato ha il diritto di vedere tutti gli atti del procedimento (così come collezionati giusta l’art. 100 CPP) in ragione della qualità di parte (giusta l’art. 104 cpv. 1 lit. a CPP), senza necessità di dimostrare uno specifico interesse (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 5/8).\n2.3.2.\nL’art. 105 cpv. 1 CPP elenca, in maniera non esaustiva (Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 105 CPP n. 1), gli “altri partecipanti al procedimento”: a. il danneggiato (art. 115 CPP); b. il denunciante (art. 301 CPP); c. il testimone (art. 162 ss. CPP); d. la persona informata sui fatti (art. 178 ss. CPP); e. il perito (art. 182 ss. CPP); f. il terzo aggravato da atti procedurali.\nLe persone indicate al cpv. 1 dell’art. 105 CPP fruiscono dei diritti procedurali (per esempio del diritto di essere sentiti) spettanti alle parti se direttamente lese nei loro diritti e nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi (art. 105 cpv. 2 CPP).\nQueste persone possono dunque fruire dei diritti procedurali soltanto se è resa credibile una lesione dei loro interessi giuridicamente protetti diretta, immediata e personale; una lesione solo di fatto o indiretta è insufficiente (decisione TF 1B_238/2011 del 13.9.2011, considerando 2.2.1.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 105 CPP n. 12 s.; BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 5/8; BSK StPO – H. KÜFFER, art. 105 CPP n. 31; ZK StPO – V. LIEBER, art. 105 CPP n. 12 ss.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 105 CPP n. 10; cfr. anche in merito alla nozione di pregiudizio indiretto la decisione TF 1B_531/2011 del 28.11.2011, considerando 3.2).\nQuali esempi di siffatte lesioni si possono menzionare, segnatamente, le lesioni ai diritti ed alle libertà fondamentali, l’obbligo di sottomettersi ad una perizia, la contestazione del diritto di tacere, la reiezione di una domanda di indennità, la condanna al pagamento di spese o il rifiuto di una misura di protezione (decisione TF 1B_238/2011 del 13.9.2011, considerando 2.2.1.). La semplice citazione ad un interrogatorio non appare costitutiva di una tale lesione.\n"}