{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-12-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-320_2011-12-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109870&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=81&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "888539bf641e5dcaa9219c617f6a5899"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.12.2011 60.2011.320"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico in materia di esame degli atti. diritto di essere sentiti. qualità di parte"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:43:42", "Checksum": "43d6cc7db7ccb535bbaf955b194364a0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 06.12.2011 60.2011.320\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del procuratore pubblico in materia di esame degli atti. diritto di essere sentiti. qualità di parte\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nClaudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul reclamo 6/7.10.2011 presentato da\n|\n|\nRE 1 patr. da: PR 1 |\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nla decisione 21.9.2011 del procuratore pubblico Arturo Garzoni con cui gli ha negato l’accesso agli atti del procedimento penale di cui all’inc. MP __________; |\nrichiamate le osservazioni 26/27.10.2011 del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame, e le osservazioni di replica 2/4.11.2011 di RE 1, che si riconferma, in sostanza, nelle sue argomentazioni;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di alcune persone per ipotesi di reato di truffa qualificata, sub. furto qualificato e appropriazione indebita, in relazione ai fatti avvenuti in data 26.5.2009 a __________ presso la __________ (“rip-deal”) (inc. MP __________). Quel giorno sarebbero stati sottratti a __________ circa EUR 1'300'000.--.\nb. Con scritto 17.8.2011 RE 1 ha chiesto al magistrato inquirente di permettergli la visione dell’inc. MP __________: “Je sollicite l’autorisation de consulter le dossier mentionné en référence. (…). Vous n’êtes pas sans savoir que l’argent disparu au sein de la banque (…) avait été prêté à la victime monsieur __________, par le soussigné. Il m’apparaît dès lors que je suis en état de faire valoir un intérêt digne de protection dans le cadre de cette affaire (…)” (scritto 17.8.2011).\nc. Con decisione 21.9.2011 il magistrato inquirente ha respinto la richiesta intesa ad accedere all’incarto del Ministero pubblico.\nIl procuratore pubblico, esposto il tenore degli art. 104 e 105 CPP per la definizione di “parte”, ha sottolineato come RE 1 non potesse essere considerato parte in quanto non direttamente e personalmente leso dal reato e non essendo stato direttamente toccato nei suoi interessi da un atto procedurale. A suo dire, inoltre, anche l’applicazione dell’art. 101 cpv. 3 CPP era esclusa: “terzi estranei” dovevano avere un giustificato interesse (scientifico o professionale) alla conoscenza degli atti, da ponderare con l’interesse delle parti coinvolte e del procedimento; un interesse di natura puramente privata, quale un interesse esclusivamente economico, non era sufficiente.\nd.Con gravame 6/7.10.2011 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, gli sia consentito l’accesso agli atti dell’inc. MP __________.\nA suo dire egli sarebbe direttamente leso nei propri diritti: “(…) Se è pur vero che il signor RE 1 è ‘semplicemente’ creditore della parte lesa __________, è altrettanto vero che lo stesso, a seguito della sottrazione dell’importo mutuato, rischia di subire un danno di natura assai rilevante, da cui un legittimo interesse a conoscere gli estremi della vicenda (…)” (reclamo 6/7.10.2011, p. 3). Inoltre, quand’anche non dovessero essergli riconosciuti i diritti procedurali di parte ai sensi dell’art. 105 cpv. 2 CPP, egli avrebbe comunque diritto alla visione degli atti in conformità dell’art. 101 cpv. 3 CPP: “(…) non si può (…) negare che il medesimo, quale terzo, abbia per i motivi già esposti, un interesse degno di protezione a conoscere gli estremi della vicenda e, in particolare, a valutare direttamente, nell’ambito della medesima, la posizione del proprio debitore, signor __________ (…)” (reclamo 6/7.10.2011, p. 4).\ne. Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni del procuratore pubblico, si dirà, se necessario, in corso di motivazione.\nin diritto\n1. 1.1.\nGiusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.\nCon il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero, in Ticino, alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).\nIl reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.\nEsso deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).\n"}