Tutti questi elementi risultano dagli atti, sono pertinenti e concorrono a fondare, allo stato attuale, un concreto pericolo di fuga. 4. Il reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico del reclamante. Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, 73 LOG, 74 ss., 84 CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento relativo alla concessione di congedi ai condannati adulti e ai giovani adulti del 25.9.2008, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2.