Altro elemento ritenuto dal magistrato per il pericolo di fuga è il fatto che il reclamante, arrivato in Svizzera nel 2001, non risulta avere allacciato rapporti significativi al di fuori di parenti e connazionali: ciò che per un verso rende difficile la risocializzazione ed il reinserimento, e per altro verso concorre a concretizzare un pericolo di fuga. Anche l’assenza di un PES congiuntamente elaborato, e più in generale la mancanza di un progetto concreto di reinserimento e risocializzazione (per l’atteggiamento negatorio del reclamante) sono pure elementi che affievoliscono il legame con il territorio, e incrementano il pericolo di fuga.