Come constatato dal magistrato, la mancata partecipazione all’elaborazione del PES rende impossibile (o almeno difficile) determinare l’utilità e le finalità del congedo, che come ricordato al punto precedente, non è un diritto, ma un passaggio di un’esecuzione progressiva della pena. 3.3.2 Per il pericolo di fuga, lo stesso è stato ammesso in base a diversi elementi. Anzitutto considerando il residuo di pena detentiva da scontare: si tratta di un argomento reale e pertinente. Inoltre, il magistrato ha considerato l’incertezza riguardo alla possibilità per il condannato di restare in Svizzera a fine pena o alla liberazione condizionale: ha detto che una permanenza è tutt’altro che certa.