3.3.1. Anzitutto le motivazioni della richiesta di congedo: si tratta di una scarna motivazione, e in nessun modo si precisa perché la visita dei parenti debba avvenire fuori dal carcere. In nessun modo si evidenzia come il congedo rientri nella progressiva esecuzione della pena, come questo consenta di curare le relazioni con l’esterno o come questo concorra a preparare al ritorno alla vita libera. Come constatato dal magistrato, la mancata partecipazione all’elaborazione del PES rende impossibile (o almeno difficile) determinare l’utilità e le finalità del congedo, che come ricordato al punto precedente, non è un diritto, ma un passaggio di un’esecuzione progressiva della pena.