6 CP stabilisce che i medesimi vanno concessi per perseguire determinate finalità (la cura delle relazioni con il mondo esterno, la preparazione del ritorno alla vita libera, o per ragioni particolari), sempreché (i) il comportamento del detenuto durante l'esecuzione della pena non vi si opponga, (ii) non vi sia il rischio che si dia alla fuga, (iii) non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati. Le considerazioni esposte dal giudice dei provvedimenti coercitivi in relazione alle (deboli) motivazioni della richiesta di congedo, al comportamento durante l’esecuzione e nonché al pericolo di fuga, sono pure astrattamente pertinenti, e concretamente (come diremo) rilevanti nel presente