Con riferimento alla concessione di congedi, l’art. 84 cpv. 6 CP stabilisce che i medesimi vanno concessi per perseguire determinate finalità (la cura delle relazioni con il mondo esterno, la preparazione del ritorno alla vita libera, o per ragioni particolari), sempreché (i) il comportamento del detenuto durante l'esecuzione della pena non vi si opponga, (ii) non vi sia il rischio che si dia alla fuga, (iii) non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati.