Una richiesta di congedo può essere respinta, soltanto quando ciò appare proporzionato e tiene debitamente conto dello scopo dell'esecuzione di reinserire il detenuto. Di regola con più si accorcia il resto della pena da espiare, con più si ritiene ridotto il rischio di fuga (sentenza TF 6B_577/2011 del 12.1.2012, consid. 2.2. e 2.3.). 3.3.1. Considerata la diffusa, ripetitiva e generica contestazione al giudice dei provvedimenti coercitivi, contenuta nel reclamo, di aver fondato la propria decisione su argomenti non adeguati, preliminarmente è il caso di esaminarne in astratto la loro pertinenza o meno, con riferimento a quanto esposto al punto precedente.