1.3. Il gravame, inoltrato il 7/11.10.2011, contro la decisione 29.9.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi, notificata il giorno seguente, è tempestivo. Nella prolissità degli scritti inviati, le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. RE 1, quale condannato, destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio. Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine. 2.