Il reclamante conclude chiedendo di poter usufruire del congedo per poter normalizzare la sua vita dopo la scarcerazione. k. Nello scritto di duplica del 26/27.10.2011, il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica di non avere ulteriori osservazioni da formulare alla replica. in diritto 1. 1.1. Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), in vigore dall'1.1.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.