Nello scritto di replica del 20.10.2011, unitamente a molte considerazioni riferite alle ingiustizie di cui sarebbe stato vittima ad opera di diverse autorità penali, con riferimento alla decisione sul primo congedo il reclamante contesta nuovamente che possano essergli opposti la non accettazione della pena e la non collaborazione al PES. Rimprovera al magistrato che avrebbe deciso sul congedo già prima della sua audizione. Riconferma che il suo statuto di rifugiato, tutelato dalla Convenzione di Ginevra, non potrà essergli revocato: