il giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare, indicando che il caso di un altro detenuto indicato quale paragone non era stato trattato dall’Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi, e che dall’ultima decisione nota, il caso sembrerebbe essere diverso sotto diversi aspetti. j. Nello scritto di replica del 20.10.2011, unitamente a molte considerazioni riferite alle ingiustizie di cui sarebbe stato vittima ad opera di diverse autorità penali, con riferimento alla decisione sul primo congedo il reclamante contesta nuovamente che possano essergli opposti la non accettazione della pena e la non collaborazione al PES.