Anche la mancata collaborazione al PES non può concorrere a fondare un pericolo di fuga. Rimprovera al magistrato di non aver agito come gli incombeva, denunciando le altre autorità penali intervenute nel suo caso e che hanno determinato quanto accadutogli. Il reclamante evidenzia pure come nel suo caso non ci sia una recidiva e/o un simile pericolo. Il reclamante contesta pure i passaggi della decisione impugnata relativi al permesso C e più in generale al suo statuto di rifugiato in Svizzera: sarebbero stati manipolati, meglio estrapolati dal senso e dal contenuto dello scritto. Con riferimento al caso di un altro detenuto, il reclamante ritiene di essere trattato in modo diverso.