In quella sede ha anche spiegato la mancata collaborazione all’elaborazione del PES, perché il documento lascerebbe intendere che il mancato riconoscimento del reato sia fatto recente, mentre risale a molto prima. Ribadisce che il non riconoscimento del reato è un suo diritto, che non dovrebbe influire sull’esecuzione della pena e sul regime progressivo. g. Con decisione 29.9.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto l'istanza di congedo.