{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-318_2012-03-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110597&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "58a357a91afeb33f8bfaf8734a7a7600"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.318"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.03.2012 60.2011.318"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la richiesta di primo congedo. confermato il diniego per pericolo di fuga di uno straniero con statuto di rifiugiato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:11", "Checksum": "bb0dbc9bf9ccbbeca31dedfb89115471", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.03.2012 60.2011.318\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la richiesta di primo congedo. confermato il diniego per pericolo di fuga di uno straniero con statuto di rifiugiato\n\n3.3.\nNel caso concreto, il magistrato ha ritenuto diversi elementi che hanno concorso a negare il congedo.\n3.3.1.\nAnzitutto le motivazioni della richiesta di congedo: si tratta di una scarna motivazione, e in nessun modo si precisa perché la visita dei parenti debba avvenire fuori dal carcere.\nIn nessun modo si evidenzia come il congedo rientri nella progressiva esecuzione della pena, come questo consenta di curare le relazioni con l’esterno o come questo concorra a preparare al ritorno alla vita libera. Come constatato dal magistrato, la mancata partecipazione all’elaborazione del PES rende impossibile (o almeno difficile) determinare l’utilità e le finalità del congedo, che come ricordato al punto precedente, non è un diritto, ma un passaggio di un’esecuzione progressiva della pena.\n3.3.2\nPer il pericolo di fuga, lo stesso è stato ammesso in base a diversi elementi.\nAnzitutto considerando il residuo di pena detentiva da scontare: si tratta di un argomento reale e pertinente.\nInoltre, il magistrato ha considerato l’incertezza riguardo alla possibilità per il condannato di restare in Svizzera a fine pena o alla liberazione condizionale: ha detto che una permanenza è tutt’altro che certa. Come già indicato nella sentenza di merito di primo grado (sentenza del 23.2.2009, inc. TPC __________, p. 30) e menzionato nel preavviso delle Strutture carcerarie, sono possibili (probabili) delle conseguenze amministrative in corso di espiazione pena o alla fine.\nLo statuto di rifugiato del reclamante milita certo a suo favore, ma non può automaticamente garantirgli con sicurezza la permanenza in Svizzera.\nInfatti l’incarto è al vaglio dell’UFM. Inoltre, quanto scritto dal reclamante nella missiva al membro del governo federale certo non concorre a rafforzare il suo statuto di rifugiato. Anche questo elemento è rilevante e pertinente.\nAltro elemento ritenuto dal magistrato per il pericolo di fuga è il fatto che il reclamante, arrivato in Svizzera nel 2001, non risulta avere allacciato rapporti significativi al di fuori di parenti e connazionali: ciò che per un verso rende difficile la risocializzazione ed il reinserimento, e per altro verso concorre a concretizzare un pericolo di fuga.\nAnche l’assenza di un PES congiuntamente elaborato, e più in generale la mancanza di un progetto concreto di reinserimento e risocializzazione (per l’atteggiamento negatorio del reclamante) sono pure elementi che affievoliscono il legame con il territorio, e incrementano il pericolo di fuga.\nUlteriore elemento considerato per il pericolo di fuga, come già detto, è la non accettazione della sentenza di condanna, risentita quale totalmente ingiusta e ritenute frutto dell’agire scorretto di tutte le autorità e le parti intervenuto nel procedimento. Così come questa posizione categorica assunta dal reclamante si traduce in carcere in atteggiamento negativo verso l’esecuzione pena (PES e tutto quello che comporta), nel medesimo modo un congedo può tradursi in una volontà di sottrarsi all’espiazione di una condanna ritenuta ingiusta.\nTutti questi elementi risultano dagli atti, sono pertinenti e concorrono a fondare, allo stato attuale, un concreto pericolo di fuga.\n4. Il reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico del reclamante.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, 73 LOG, 74 ss., 84 CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento relativo alla concessione di congedi ai condannati adulti e ai giovani adulti del 25.9.2008, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,\npronuncia\n1. Il reclamo è respinto.\n2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta) sono posti a carico di RE 1, c/o PCT La Stampa, Lugano.\n3. Rimedio di diritto:\nContro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione (art. 78 cpv. 2 lit. b e 100 cpv. 1 LTF).\n4. Intimazione:\n|\n|\nper conoscenza: - .\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}