{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-318_2012-03-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110597&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "58a357a91afeb33f8bfaf8734a7a7600"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.318"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.03.2012 60.2011.318"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la richiesta di primo congedo. confermato il diniego per pericolo di fuga di uno straniero con statuto di rifiugiato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:11", "Checksum": "bb0dbc9bf9ccbbeca31dedfb89115471", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.03.2012 60.2011.318\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la richiesta di primo congedo. confermato il diniego per pericolo di fuga di uno straniero con statuto di rifiugiato\n\n2.4.\nIn ogni caso, per la concessione di congedi, l'art. 84 cpv. 6 CP richiede una valutazione individualizzata e concretizzata alla situazione del richiedente: occorre formulare una prognosi, una valutazione della situazione specifica del singolo richiedente il congedo, in particolare con riferimento al comportamento tenuto, ma anche relativamente ai criteri indicati dal legislatore federale, ovvero il pericolo di fuga e quello di recidiva.\nIl giudice dei provvedimenti coercitivi, nella sua veste di giudice dell'applicazione della pena, deve pertanto analizzare, caso per caso, se: il richiedente il congedo abbia raggiunto la soglia oggettiva minima, se abbia tenuto un buon comportamento e sia degno di fiducia (soglia soggettiva), se non sia dato in concreto un pericolo di recidiva o un pericolo di fuga (prognosi).\nL'adempimento dei presupposti del comportamento tenuto in carcere e del rischio di fuga e di recidiva si determina sulla base di criteri analoghi a quelli applicabili in caso di liberazione condizionale ex art. 86 CP (sentenze TF 6B_577/2011 del 12.1.2012, consid. 2.1. e 6B_349/2008 del 24.6.2008, consid. 3.2.; BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2a. ed., art. 84 CP n. 19).\nLa formulazione di una prognosi non sfavorevole è sufficiente per concedere il congedo richiesto (sentenza TF 6B_1027/2010 del 4.4.2011, consid. 4.3.1.).\nL'Alta Corte, in una recente sentenza, ha inoltre precisato che il pericolo di fuga non può essere ammesso, allorquando un rischio simile è dato solo in modo astratto. Devono sussistere dei motivi concreti, che facciano apparire la fuga come probabile.\nAl proposito va preso in considerazione l'insieme delle condizioni del detenuto (\"die gesamten Verhältnisse des Eingewiesenen\"), quali ad esempio i suoi legami familiari (\"familiäre Bindungen\"), le sue condizioni di vita (\"Lebensumstände\"), la sua situazione professionale e finanziaria (\"berufliche und finanzielle Situation\"), i suoi contatti all'estero (\"Kontakte zum Ausland\").\nUna richiesta di congedo può essere respinta, soltanto quando ciò appare proporzionato e tiene debitamente conto dello scopo dell'esecuzione di reinserire il detenuto.\nDi regola con più si accorcia il resto della pena da espiare, con più si ritiene ridotto il rischio di fuga (sentenza TF 6B_577/2011 del 12.1.2012, consid. 2.2. e 2.3.).\n3.3.1.\nConsiderata la diffusa, ripetitiva e generica contestazione al giudice dei provvedimenti coercitivi, contenuta nel reclamo, di aver fondato la propria decisione su argomenti non adeguati, preliminarmente è il caso di esaminarne in astratto la loro pertinenza o meno, con riferimento a quanto esposto al punto precedente.\nCon riferimento anzitutto al piano di esecuzione (PES), questo strumento è previsto dal CP e svolge una funzione importante in relazione all’esecuzione progressiva della pena.\nLa partecipazione attiva del detenuto agli sforzi di risocializzazione e alla preparazione della liberazione è prevista dall’art. 75 cpv. 4 CP.\nLe considerazioni esposte dal giudice dei provvedimenti coercitivi in relazione al PES sono astrattamente pertinenti, e concretamente (come si dirà) rilevanti nel presente caso.\nCon riferimento alla concessione di congedi, l’art. 84 cpv. 6 CP stabilisce che i medesimi vanno concessi per perseguire determinate finalità (la cura delle relazioni con il mondo esterno, la preparazione del ritorno alla vita libera, o per ragioni particolari), sempreché (i) il comportamento del detenuto durante l'esecuzione della pena non vi si opponga, (ii) non vi sia il rischio che si dia alla fuga, (iii) non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati. Le considerazioni esposte dal giudice dei provvedimenti coercitivi in relazione alle (deboli) motivazioni della richiesta di congedo, al comportamento durante l’esecuzione e nonché al pericolo di fuga, sono pure astrattamente pertinenti, e concretamente (come diremo) rilevanti nel presente caso.\nSempre con riferimento al comportamento durante l’esecuzione della pena, dal punto precedente risulta anche che si deve tener conto dello stesso per determinare se il detenuto sia degno della fiducia accresciuta insita in una richiesta di congedo e se abbia le capacità di rispettare le norme di condotta e di sicurezza.\n"}