{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-318_2012-03-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110597&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "58a357a91afeb33f8bfaf8734a7a7600"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.318"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.03.2012 60.2011.318"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la richiesta di primo congedo. confermato il diniego per pericolo di fuga di uno straniero con statuto di rifiugiato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:11", "Checksum": "bb0dbc9bf9ccbbeca31dedfb89115471", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.03.2012 60.2011.318\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la richiesta di primo congedo. confermato il diniego per pericolo di fuga di uno straniero con statuto di rifiugiato\n\n2.3.\nLe relazioni del detenuto con il mondo esterno sono regolate dall'art. 84 CP, che al cpv. 6, in particolare, stabilisce che al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati.\nCome chiaramente indicato nel Messaggio del 21.9.1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (pubblicato in FF 1999 p. 1667 ss.) nel timore che l'art. 84 cpv. 6 (nella sua versione dell'avamprogetto) venisse inteso come un diritto alla concessione di congedi senza una restrizione corrispondente, è stato espressamente indicato, come risulta nella norma penale attualmente in vigore, che un congedo è concesso alla condizione che non vi sia il rischio che il detenuto si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati (cfr. Messaggio 21.9.1998, FF 1999 p. 1800).\nA livello cantonale l'esecuzione delle pene è inoltre disciplinata, in Ticino, dal Concordato sull'esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti) del 10.4.2006 (RL 4.2.1.1.3).\nIn modo particolare la Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene e misure il 25.9.2008 ha promulgato il Regolamento relativo alla concessione di congedi ai condannati adulti e ai giovani adulti del 25.9.2008 (RL 4.2.1.1.10), in vigore dall'1.11.2008.\nNel suo ingresso vengono ripresi i principi posti dal CP, più sopra cennati. Inoltre l'art. 5 cpv. 1 di detto Regolamento stabilisce che per ottenere un'autorizzazione di uscita, rispettivamente un congedo o un permesso, la persona detenuta deve: richiedere formalmente un'autorizzazione di uscita, al più presto dopo un soggiorno di almeno due mesi nello stesso stabilimento, a condizione che abbia scontato almeno un terzo della sua pena (lit. a), portare gli elementi probanti per dimostrare che la concessione di un'autorizzazione di uscita è compatibile con i bisogni di protezione della collettività (lit. b), giustificare di aver partecipato attivamente agli obbiettivi di risocializzazione previsti nel PES e che questa domanda rientra nello stesso (lit. c), dimostrare che il suo atteggiamento durante la detenzione la rende degna della fiducia accresciuta sollecitata mediante la richiesta di congedo (lit. d), disporre di una somma sufficiente, guadagnata con il suo lavoro, rispettivamente accreditata sul suo conto (lit. e).\nGiusta l'art. 45 REPM il carcerato di buona condotta e meritevole può ottenere un congedo, il quale ha per scopo di permettere al detenuto di mantenere o ristabilire relazioni normali con la società; esso non deve né togliere alla pena il suo carattere di prevenzione, né nuocere alla sicurezza o all'ordine pubblico.\nInfine il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 all'art. 75 cpv. 2 ribadisce che l'uscita non è un diritto; per la sua concessione si tiene conto segnatamente della durata della pena, del comportamento in esecuzione di pena, dell'impegno nel lavoro, dei rischi di fuga e di recidiva, della capacità di rispettare le norme di condotta e di sicurezza.\n"}