{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-318_2012-03-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110597&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "58a357a91afeb33f8bfaf8734a7a7600"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.318"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.03.2012 60.2011.318"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la richiesta di primo congedo. confermato il diniego per pericolo di fuga di uno straniero con statuto di rifiugiato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:11", "Checksum": "bb0dbc9bf9ccbbeca31dedfb89115471", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.03.2012 60.2011.318\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la richiesta di primo congedo. confermato il diniego per pericolo di fuga di uno straniero con statuto di rifiugiato\n\n\nIn generale, riconferma l’inesistenza di un pericolo di fuga nel suo caso. Ribadisce che almeno un’altra persona avrebbe avuto un trattamento diverso in merito a congedi.\nIl reclamante conclude chiedendo di poter usufruire del congedo per poter normalizzare la sua vita dopo la scarcerazione.\nk. Nello scritto di duplica del 26/27.10.2011, il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica di non avere ulteriori osservazioni da formulare alla replica.\nin diritto\n1. 1.1.\nIl Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), in vigore dall'1.1.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.\nIl Canton Ticino ha adottato il 20.4.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.1.2011, che all'art. 10 cpv. 1 lit. h conferisce al giudice dell'applicazione della pena (funzione questa attribuita in Ticino dall'1.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG) la competenza, fra l'altro, a decidere la concessione del primo congedo come pure il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell'alloggio esterni (art. 77a CP).\nContro tali decisioni, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.\n1.2.\nCon il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).\nIl reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione.\nLa persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).\n1.3.\nIl gravame, inoltrato il 7/11.10.2011, contro la decisione 29.9.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi, notificata il giorno seguente, è tempestivo.\nNella prolissità degli scritti inviati, le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.\nRE 1, quale condannato, destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.\nIl reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.\n2. 2.1.\nLa revisione della parte generale del Codice penale (CP), entrata in vigore l'1.1.2007, ha introdotto a livello federale diverse norme che regolano l'esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà.\n2.2.\nL'art. 75 cpv. 3 CP stabilisce che il regolamento del penitenziario preveda l'allestimento di un piano di esecuzione (PES) con il detenuto. Il piano contiene in particolare indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e perfezionamento, sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà.\nGiusta l’art. 75 cpv. 4 CP, il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione e alla preparazione della liberazione.\nIl PES è ripreso agli art. 19 cpv. 2, 34 e 35 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007 (REPM) ed è pure disciplinato dal nuovo Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, in vigore dall'1.1.2011, agli art. 33 e 43. Il cpv. 1 dell'art. 43 di detto Regolamento, riferendosi alla progressione dell'esecuzione della pena, dispone che i passaggi tra le fasi sono decisi dall'autorità competente, che tiene conto segnatamente della durata della pena, del comportamento in esecuzione di pena, dell'impegno nel lavoro o nella formazione, dei rischi di fuga, della capacità di rispettare le norme di condotta imposte, dei rischi di commissione di reati e di sicurezza.\n"}