{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-318_2012-03-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110597&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "58a357a91afeb33f8bfaf8734a7a7600"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.318"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.03.2012 60.2011.318"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la richiesta di primo congedo. confermato il diniego per pericolo di fuga di uno straniero con statuto di rifiugiato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:11", "Checksum": "bb0dbc9bf9ccbbeca31dedfb89115471", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.03.2012 60.2011.318\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la richiesta di primo congedo. confermato il diniego per pericolo di fuga di uno straniero con statuto di rifiugiato\n\n\nA questo si aggiunge una vaga motivazione del congedo richiesto (incontrare i parenti), senza indicare delle finalità di reinserimento o motivare perché l’incontro debba avvenire fuori dal carcere. Pure l’assenza d’indicazioni utili nel PES sono tutti elementi che concorrono a compromettere la decisione sul congedo.\nNell’esame del pericolo di fuga, il magistrato constata come al reclamante rimangano da espiare (a quel momento) ancora poco meno di due anni di pena detentiva, con alla fine della stessa una prospettiva di permanenza in Svizzera tutt’altro che certa.\nIl magistrato valuta anche la non accettazione da parte del reclamante della condanna, considerata totalmente ingiusta, e frutto dell’agire scorretto di tutte le autorità che si sono occupate del suo caso. Questo come esito di un cambiamento radicale di atteggiamento del reclamante nel corso del procedimento: da un iniziale diniego, seguito dalle ammissioni sui fatti alla base delle imputazioni (con tanto di lettere di scuse alla famiglia della vittima e fruizione dell’attenuante del sincero pentimento); all’invocazione in sede di ricorso per cassazione unicamente di contestazioni sostanzialmente procedurali; infine alla ritrattazione completa.\nTutti questi elementi concorrono ad indicare una volontà importante del reclamante di volersi sottrarre alla condanna.\nSe il reclamante ha certamente diritto di proclamarsi innocente, non di meno le autorità di esecuzione pena possono valutare il suo comportamento tra gli accertamenti di loro competenza, onde valutare il pericolo di fuga e pianificare l’eventuale reinserimento sociale.\nA quest’ultimo proposito, il magistrato ha poi constatato che dagli atti non risulta che il reclamante (arrivato in Svizzera nel 2001) abbia allacciato rapporti personali significativi, se non con parenti e connazionali, e neppure abbia avuto rapporti di lavoro.\nIl permesso C rilasciatogli nel 2008 quale rifugiato è oggettivamente a rischio, a maggior ragione considerato come in uno scritto ad un membro del governo federale il reclamante indica di voler rinunciare allo statuto di rifugiato e al permesso C, chiedendo di essere “estradato” in Turchia.\nIn ragione di tutti questi elementi, il magistrato ha ritenuto presente un concreto pericolo di fuga: il congedo sarebbe un’occasione importante per sottrarsi all’esecuzione di una pena ritenuta ingiusta e frutto di una macchinazione nei suoi confronti.\nh. Con scritto prolisso del 7.10.2011, ed allegando altri diversi scritti, il reclamante impugna la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi.\nEgli contesta in generale l’esistenza di un pericolo di fuga. Anzitutto ritiene che la sua protesta d’innocenza non debba per nulla essere utilizzata per influire (negativamente) sulla valutazione del pericolo di fuga e, più in generale, per decidere la concessione o meno del congedo. Il reclamante ritiene che il magistrato abbia commesso una “manipolazione totale“, per coprire i reati di “suoi colleghi”.\nIl reclamante espone le ragioni per cui non ha firmato e non ha collaborato al PES: sostanzialmente per coerenza con la sua protestata innocenza. Anche la mancata collaborazione al PES non può concorrere a fondare un pericolo di fuga.\nRimprovera al magistrato di non aver agito come gli incombeva, denunciando le altre autorità penali intervenute nel suo caso e che hanno determinato quanto accadutogli.\nIl reclamante evidenzia pure come nel suo caso non ci sia una recidiva e/o un simile pericolo.\nIl reclamante contesta pure i passaggi della decisione impugnata relativi al permesso C e più in generale al suo statuto di rifugiato in Svizzera: sarebbero stati manipolati, meglio estrapolati dal senso e dal contenuto dello scritto.\nCon riferimento al caso di un altro detenuto, il reclamante ritiene di essere trattato in modo diverso.\nIl reclamante sostiene di esser vittima di “centinaia” di provocazioni da parte della Direzione delle strutture carcerarie e da parte dell’assistenza sociale: questo spiegherebbe i loro preavvisi negativi.\nIl reclamante ribadisce che il congedo gli serve per passare del tempo con la sua famiglia, con suo fratello.\nContesta gli argomenti dedotti dal magistrato dal suo scritto ad un membro del governo federale; sottolinea di non voler rinunciare allo statuto di rifugiato, così come non vuole lasciare la Svizzera: anche in base alle convenzioni internazionali, egli avrebbe il diritto di restare in Svizzera. Chiede pertanto che gli venga concesso il congedo richiesto.\ni. Con il proprio scritto del 14/17.10.2011, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare, indicando che il caso di un altro detenuto indicato quale paragone non era stato trattato dall’Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi, e che dall’ultima decisione nota, il caso sembrerebbe essere diverso sotto diversi aspetti.\nj. Nello scritto di replica del 20.10.2011, unitamente a molte considerazioni riferite alle ingiustizie di cui sarebbe stato vittima ad opera di diverse autorità penali, con riferimento alla decisione sul primo congedo il reclamante contesta nuovamente che possano essergli opposti la non accettazione della pena e la non collaborazione al PES. Rimprovera al magistrato che avrebbe deciso sul congedo già prima della sua audizione. Riconferma che il suo statuto di rifugiato, tutelato dalla Convenzione di Ginevra, non potrà essergli revocato: a questo proposito evidenzia che, benché sia passato diverso tempo dall’inizio del procedimento e dalla condanna, non è intervenuta nessuna decisione di revoca del suo permesso."}