{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-318_2012-03-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110597&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "58a357a91afeb33f8bfaf8734a7a7600"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.318"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.03.2012 60.2011.318"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la richiesta di primo congedo. confermato il diniego per pericolo di fuga di uno straniero con statuto di rifiugiato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:11", "Checksum": "bb0dbc9bf9ccbbeca31dedfb89115471", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 07.03.2012 60.2011.318\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del GPC che ha respinto la richiesta di primo congedo. confermato il diniego per pericolo di fuga di uno straniero con statuto di rifiugiato\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano 7 marzo 2012/ps\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nElena Tagli Schmid, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul reclamo 7/11.10.2011 presentato da\n|\n|\nRE 1, c/o PCT La Stampa, Lugano\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nla decisione 29.9.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi Edy Meli, sedente in materia di applicazione della pena, con cui ha respinto la sua richiesta di primo congedo (inc. GPC __________); |\nrichiamate le osservazioni del giudice dei provvedimenti coercitivi 14/17.10.2011, in cui dichiara di confermare le argomentazioni e conclusioni contenute nella propria decisione 29.9.2011, nonché lo scritto di duplica 26/27.10.2011 in cui segnala di non avere osservazioni aggiuntive da formulare;\nrichiamata altresì la replica 24/25.10.2011 di RE 1, in cui in conclusione ribadisce la sua richiesta di primo congedo;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. RE 1 (1978) si trova in detenzione presso il Penitenziario cantonale \"La Stampa\", in espiazione della pena detentiva di sei anni pronunciata in data 23.2.2010 dalla Corte delle assise criminali che l’ha riconosciuto autore colpevole dei reati di coazione sessuale e violenza carnale nonché atti sessuali con fanciulli in danno di una bambina (all'epoca) undicenne.\nNei confronti dei genitori della vittima, RE 1, oltre ad aver scritto il 7.9.2009 dal carcere una lettera di scusa, si è impegnato (mediante sottoscrizione il 27.11.2009 di una convenzione extra-giudiziale) a versare alla minore abusata complessivi CHF 46'500.-- a titolo di risarcimento delle spese legali, delle spese di cura e di indennità di torto morale, che ha iniziato a saldare cedendo una parte del proprio spillatico. Questo, unitamente alla sua confessione (seppure avvenuta in un secondo tempo), gli ha permesso di beneficiare dell'attenuante del sincero pentimento a tenore dell'art. 48 CP, richiesto in arringa al dibattimento dall'allora suo patrocinatore (cfr. sentenza 23.2.2010 della Corte delle assise criminali, inc. TPC __________).\nb.In data 30.9.2010 l'allora Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP) ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso presentato dal qui reclamante contro il giudizio di primo grado (cfr. sentenza 30.9.2010, inc. CCRP 17.2010.16).\nc. Dedotto il carcere preventivo sofferto dal 24.6.2009 al 23.2.2010, RE 1 ha raggiunto il 1/3 dell'esecuzione della pena il 24.6.2011. Il termine della metà dell'espiazione della pena ricorrerà in data 23.6.2012 mentre i 2/3 per la liberazione condizionale scadranno il 23.6.2013. Egli avrà interamente espiato la sua pena il 23.6.2015.\nd. Con scritto 24.8.2011 RE 1 ha chiesto di poter beneficiare di un primo congedo di 12 ore per far visita al fratello, al di lui domicilio a __________, dove lo avrebbero raggiunto anche le due sorelle e, in quell'occasione, anche i suoi genitori dalla Turchia, i quali avrebbero infatti richiesto, in caso di concessione del postulato congedo, il necessario visto d'entrata.\ne.Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha provveduto a raccogliere i richiesti preavvisi.\nCon scritto 14.9.2011 la direzione delle Strutture carcerarie si è espressa in modo negativo, stante le difficoltà del condannato di interagire in modo costruttivo, il suo non riconoscimento del reato e il contenuto della lettera 20.7.2011 della Sezione della popolazione secondo cui detta autorità sarebbe in attesa di una decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) di Berna in merito alla revoca dello statuto di rifugiato e del permesso di domicilio \"C\" del condannato.\nCon scritto 13.9.2011 l'Ufficio di assistenza riabilitativa ha ritenuto essere prematura la richiesta di congedo, in considerazione della situazione generale del condannato così come illustrata nel Piano d'esecuzione della sanzione (PES), ovvero non accettazione della condanna e del reato, attitudine insoddisfacente in carcere con un comportamento oppositivo e conflittuale con autorità e regole, difficoltà ad adattarsi alla vita comunitaria e conseguente impossibilità di stabilire obbiettivi da raggiungere.\nf. In data 22.9.2011 RE 1 è stato sentito dal giudice dei provvedimenti coercitivi, davanti al quale ha ribadito la richiesta di congedo, precisando che la stessa è motivata dal desiderio di trascorrere la giornata con il fratello, le due sorelle (che non l'hanno mai visitato in carcere per problemi del condannato con i loro rispettivi coniugi) e i genitori (che non vuole gli rendano visita in carcere). In quella sede ha anche spiegato la mancata collaborazione all’elaborazione del PES, perché il documento lascerebbe intendere che il mancato riconoscimento del reato sia fatto recente, mentre risale a molto prima. Ribadisce che il non riconoscimento del reato è un suo diritto, che non dovrebbe influire sull’esecuzione della pena e sul regime progressivo.\ng. Con decisione 29.9.2011 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto l'istanza di congedo.\nDai preavvisi negativi dei servizi consultati, risulta un atteggiamento negativo del condannato (comportamento in carcere, non accettazione della condanna), un’insicurezza circa il mantenimento del permesso, la mancata collaborazione nell’elaborazione del PES con la conseguente impossibilità di determinare utilità e finalità del congedo."}