4 LOG e avendo, a giudizio di questa Corte, potuto spiegare le sue ragioni a fondamento della reiezione della presente istanza anche senza l’ausilio di un patrocinatore; di conseguenza si può prescindere dall’esame della sua situazione economica; che non si prelevano tassa di giustizia e spese, considerata la natura dell’autorità istante. Per questi motivi, visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, l’art. 41 LPMed, la Lsan ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Rimedio di diritto: